D.Lgs
27/5/2005, n. 102
"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo
2003, n. 38"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno
2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto l'articolo 2, comma 11, della legge 27 luglio 2004, n. 186;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata, nella riunione del 18 febbraio 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, reso nella seduta del 3 marzo 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali,
di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia, per gli affari regionali e per le politiche comunitarie;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Soggetti
economici
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'Allegato
I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli
Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento
(CE) n. 692/2003, e gli altri prodotti qualificati agricoli dal
diritto comunitario;
b) «produttori»: gli imprenditori agricoli di cui
all'articolo 2135 del codice civile aderenti ad una organizzazione
dei produttori che conferiscono a quest'ultima la propria produzione
affinche' venga da essa commercializzata;
c) «organizzazioni di produttori»: i soggetti di cui
all'articolo 2;
d) «organizzazioni di imprese di trasformazione,
distribuzione e commercializzazione»: organizzazioni di imprese
della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei
prodotti di cui alla lettera a), che abbiano ricevuto dalle
imprese stesse mandato e potere di impegnarle per la stipula di
contratti quadro;
e) «intesa di filiera»: l'intesa stipulata ai sensi
dell'articolo 9 che ha come scopo l'integrazione di filiera e la
valorizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;
f) «contratto quadro»: il contratto concluso ai sensi e
per gli scopi di cui agli articoli 10 e 11 tra i soggetti di cui
alle lettere c) e d) relativo ad uno o più prodotti
agricoli avente per oggetto, senza che derivi l'obbligo di praticare
un prezzo determinato, la produzione, la trasformazione, la
commercializzazione, la distribuzione dei prodotti, nonche' i
criteri e le condizioni generali che le parti si impegnano a
rispettare;
g) «contratti-tipo»: i modelli contrattuali (contratti di
coltivazione, allevamento e di fornitura) aventi per oggetto la
disciplina dei rapporti contrattuali tra imprenditori agricoli,
trasformatori, distributori e commercianti ed i relativi adempimenti
in esecuzione di un contratto quadro, nonche' la garanzia reciproca
di fornitura e di accettazione delle relative condizioni e modalità.
Art. 2.
Organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori hanno come scopo principale la
commercializzazione della produzione dei produttori aderenti per i
quali sono riconosciute ed in particolare di:
a) assicurare la programmazione della produzione e
l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista
quantitativo che qualitativo;
b) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente
la produzione degli associati;
c) partecipare alla gestione delle crisi di mercato;
d) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi
alla produzione;
e) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione
rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo
di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti,
di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e
favorire la biodiversità, nonche' favorire processi di
rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
cui al regolamento (CE) n. 178/2002;
f) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti
economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di
vendita dei prodotti;
g) realizzare iniziative relative alla logistica;
h) adottare tecnologie innovative;
i) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso
l'apertura di sedi o uffici commerciali.
2. Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione
degli scopi di cui al comma 1, le organizzazioni di produttori
costituiscono fondi di esercizio alimentati da contributi degli
aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti
effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di
finanziamenti pubblici, in conformità a quanto disposto in materia
di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate
a legislazione vigente.
Art. 3.
Requisiti delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni di produttori devono assumere una delle
seguenti forme giuridiche societarie:
a) società di capitali aventi per oggetto sociale la
commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale
sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite
dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro
consorzi;
b) società cooperative agricole e loro consorzi;
c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter
del codice civile, costituiti da imprenditori agricoli o loro forme
societarie.
2. Gli statuti delle organizzazioni di produttori devono
prevedere espressamente:
a) l'obbligo per i soci di:
1) applicare in materia di produzione, commercializzazione, tutela
ambientale le regole dettate dall'organizzazione;
2) aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività
della organizzazione, ad una sola di esse;
3) far vendere almeno il 75 per cento della propria produzione
direttamente dall'organizzazione, con facoltà di commercializzare in
nome e per conto dei soci fino al venticinque per cento del
prodotto;
4) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai
fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi
dall'inizio della campagna di commercializzazione;
b) disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire ai soci il controllo democratico
dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di potere o di
influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al
funzionamento;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e,
in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o
delle regole fissate dalle organizzazioni;
3) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento
dell'organizzazione.
3. Ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori
devono avere un numero minimo di produttori aderenti ed un volume
minimo di produzione, conferita dagli associati, commercializzata
stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ai fini
del riconoscimento, le organizzazioni di produttori devono avere un
numero minimo di cinque produttori aderenti ed un volume minimo di
produzione, conferita dagli associati, commercializzata direttamente
pari a 3 milioni di euro.
4. Nel caso in cui un'organizzazione di produttori sia
costituita, in tutto o in parte, da aderenti persone giuridiche
composte esclusivamente da produttori, il numero minimo di
produttori di cui al comma 3 e' calcolato in base al numero di
produttori aderenti a ciascuna delle persone giuridiche.
5. Le regioni possono stabilire limiti superiori a quelli di cui
al comma 3.
6. Sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia di
organizzazioni di produttori recate dalla normativa discendente
dalle singole organizzazioni comuni di mercato.
Art. 4.
Riconoscimento delle organizzazioni di produttori
1. Le regioni riconoscono le organizzazioni di produttori sulla base
dei requisiti di cui all'articolo 3. Con il decreto di cui
all'articolo 3, comma 3, possono essere definite le modalità di
riconoscimento in caso di mancata adozione da parte regionale, entro
termini da definire nel predetto decreto, di un provvedimento
espresso di diniego.
2. Il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori all'Albo
nazionale delle organizzazioni dei produttori, istituito presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali e' comunicato dalle
regioni tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).
L'iscrizione delle organizzazioni dei produttori riconosciute al
predetto Albo, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a
quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui
all'articolo 2193 del codice civile.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
definite le modalità per il controllo e per la vigilanza delle
organizzazioni dei produttori, ai fine di accertare il rispetto dei
requisiti per il riconoscimento. Il decreto definisce altresì le
modalità per la revoca del riconoscimento.
4. Le organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al comma 2.
5. Le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della
legge 20 ottobre 1978, n. 674, devono, entro il 31 dicembre 2005,
trasformarsi in una delle forme societarie previste dall'articolo 3,
comma 1. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della
trasformazione sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi,
all'imposta sostitutiva determinata nella misura di 1.500 euro. In
mancanza di trasformazione le regioni revocano il riconoscimento
alle predette associazioni.
Art. 5.
Forme associate delle organizzazioni di produttori
1. Le organizzazioni dei produttori riconosciute possono
costituire una organizzazione comune, nelle forme societarie di cui
all'articolo 3, comma 1, per il perseguimento dei seguenti scopi:
a) concentrare e valorizzare l'offerta dei prodotti
agricoli sottoscrivendo i contratti quadro al fine di
commercializzare la produzione delle organizzazioni dei produttori;
b) gestire le crisi di mercato;
c) costituire fondi di esercizio per la realizzazione di
programmi;
d) coordinare le attività delle organizzazioni di
produttori;
e) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento
qualitativo e la valorizzazione del prodotto e progetti di interesse
comune per le organizzazioni associate allo scopo di rendere più
funzionale l'attività delle stesse;
f) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali
dei soci, anche mediante la creazione di società di servizi.
2. Le Unioni nazionali delle organizzazioni dei produttori
riconosciute alla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, qualora perseguano gli scopi di cui al comma 1, lettere
a), b) e c), devono costituirsi nelle forme
societarie di cui all'articolo 3, comma 1.
3. Spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali i
compiti di riconoscimento, controllo, vigilanza e sostegno delle
forme associate di organizzazioni di produttori, ai sensi
dell'articolo 33, comma 3, del decreto 30 luglio 1999, n. 300.
4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere definiti i requisiti minimi differenziati delle forme
associate di organizzazioni di produttori ai fini del loro
riconoscimento.
Art. 6.
Requisiti per il riconoscimento delle forme associate di
organizzazioni di produttori
1. Gli statuti delle organizzazioni comuni di cui all'articolo 5
devono prevedere espressamente:
a) l'obbligo per le organizzazioni dei produttori aderenti
almeno di:
1) aderire ad una sola organizzazione comune;
2) versare contributi finanziari per la realizzazione delle finalità
istituzionali;
3) mantenere il vincolo associativo per almeno un triennio e, ai
fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi
dall'inizio della campagna di commercializzazione;
b) disposizioni concernenti:
1) regole atte a garantire alle associate il controllo democratico
dell'organizzazione ed evitare qualsiasi abuso di posizione
dominante o di influenza di una o più organizzazione in relazione
alla gestione e al funzionamento;
2) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari e,
in particolare, di mancato pagamento dei contributi finanziari o
delle regole fissate dall'organizzazione comune.
2. L'organizzazione comune deve:
a) essere costituita da organizzazioni di produttori
riconosciute che commercializzano complessivamente un volume minimo
di produzione di sessanta milioni di euro;
b) disporre di personale dipendente qualificato e di
strutture idonee;
c) prevedere nel proprio statuto, l'imposizione alle
organizzazioni socie di contributi finanziari necessari per il
funzionamento dell'organizzazione comune.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono
essere definiti, ai fini del riconoscimento, requisiti minimi
differenziati delle organizzazioni comuni.
4. Le organizzazioni comuni devono, per il riconoscimento,
iscriversi all'Albo di cui all'articolo 4, comma 2, presentando al
Ministero una istanza corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazione o atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, attestanti il possesso dei prescritti requisiti ivi compresi la
sussistenza di eventuali requisiti tecnici. Decorsi trenta giorni
dalla ricezione dell'istanza, se il Ministero delle politiche
agricole e forestali non emana un provvedimento espresso di diniego,
l'organizzazione comune interessata si intende riconosciuta ai sensi
della normativa vigente, fatti salvi i poteri di controllo del
Ministero.
5. Il Ministero delle politiche agricole e forestali esercita il
controllo sulla organizzazione comune tramite l'acquisizione di dati
inerenti la loro attività, anche su base informatica, nonche' con
controlli in loco a cadenza almeno annuale.
6. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del
riconoscimento, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più requisiti previsti per il
riconoscimento;
b) gravi infrazioni delle norme vigenti e statutarie;
c) inadempienza nella fornitura dei dati richiesti dal
Ministero ai fini del controllo;
d) irregolarità gravi in ordine alla gestione
dell'organizzazione comune, tali da impedire il conseguimento delle
finalità istituzionali.
Art. 7.
Programmi operativi delle organizzazioni di produttori e delle
loro forme associate
1. Le organizzazioni di produttori e le loro forme associate
costituiscono un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei
soci ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici, calcolati
in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente
commercializzati, per la realizzazione di programmi operativi
finalizzati alla valorizzazione della produzione agricola italiana e
del suo legame con il territorio, nonche' ad assicurare la
trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al
consumatore. In particolare i programmi debbono prevedere:
a) azioni rivolte al miglioramento qualitativo ed alla
valorizzazione commerciale dei prodotti agricoli ottenuti nei
territori italiani, alla loro promozione presso i consumatori, al
sostegno della diffusione di sistemi di certificazione della qualità
e della tracciabilità dei prodotti, alla creazione di linee di
prodotti biologici, alla promozione della produzione ottenuta
mediante metodi rispettosi dell'ambiente;
b) misure destinate a promuovere l'utilizzo, da parte
degli associati, di tecniche rispettose dell'ambiente, nonche'
l'impiego delle risorse umane e tecniche necessarie per
l'accertamento dell'osservanza della normativa vigente;
c) azioni rivolte alla realizzazione e sviluppo di
contratti quadro, o qualsivoglia ulteriore azione volta al
perseguimento delle proprie finalità.
2. Le forme associate possono gestire i fondi di esercizio e
realizzare i programmi delle organizzazioni aderenti ed, in tale
caso, gli eventuali finanziamenti pubblici destinati al
cofinanziamento dei medesimi fondi sono erogati alle organizzazioni
comuni.
3. Le regioni ed il Ministero delle politiche agricole e
forestali possono concedere rispettivamente, alle organizzazioni di
produttori ed alle loro forme associate aiuti di avviamento o di
ampliamento delle attività, conformemente agli orientamenti
comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo.
Art. 8.
Gestione delle crisi di mercato
1. Se il mercato di un prodotto manifesta o rischia di
manifestare squilibri generalizzati e di carattere strutturale che
determinano o possono determinare conseguenze significative in
termini di prezzi e di redditi percepiti dai produttori, le
organizzazioni di produttori, le relative forme associate che hanno
costituito il fondo di esercizio, hanno facoltà di non
commercializzare, per i volumi ed i periodi che giudicano opportuni
il prodotto in questione conferito dagli aderenti.
2. La presenza di squilibri generalizzati e di carattere
strutturale di cui al comma 1 e' verificata ai sensi dell'articolo
1-bis del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.
3. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate
stabiliscono la destinazione dei prodotti ritirati dal mercato, in
modo da non ostacolare il normale smaltimento della produzione,
salvaguardando l'ambiente, la qualità delle acque e del paesaggio
rurale.
4. Le organizzazioni di produttori, le relative forme associate
versano ai produttori associati una indennità di ritiro,
corrispondente alla perdita di reddito, utilizzando il fondo di
esercizio, per un quantitativo massimo corrispondente al 20 per
cento del volume del commercializzato dalla medesima organizzazione.
5. In caso di una situazione di grave sovrapproduzione con
conseguente rischio di destabilizzazione del mercato per un
determinato prodotto accertata con le modalità di cui al comma 2,
trovano applicazione le misure comunitarie e nazionali volte ad
incidere sulla produzione, sui consumi, sulle possibili destinazioni
del prodotto eccedentario (stoccaggio, trasformazione industriale,
ecc.), anche attraverso programmi straordinari di ristrutturazione
degli impianti produttivi.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 5, le organizzazioni di
produttori, le relative forme associate predispongono e trasmettono
al Ministero ai fini dell'approvazione appositi piani di intervento
contenenti le misure ritenute idonee per il prodotto in causa.
7. In caso di grave squilibrio del mercato, l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA), nell'ambito dei compiti
istituzionali stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, e delle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente, può stipulare contratti con le forme associate
di organizzazioni di produttori per la gestione delle crisi di
mercato, al fine di riassorbire una temporanea sovracapacità
produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato.
Capo II
Intese per
l'integrazione di filiera
Art. 9.
Intesa di filiera
1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di
filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari,
tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori.
L'intesa può definire:
a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza
della produzione e del mercato;
b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione
dei prodotti sul mercato;
c) modelli contrattuali compatibili con la normativa
comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura;
d) modalità di valorizzazione e tutela delle denominazioni
di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualità;
e) criteri per la valorizzazione del legame delle
produzioni al territorio di provenienza;
f) azioni al fine perseguire condizioni di equilibrio e
stabilità del mercato attraverso informazioni e ricerche per
l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle
esigenze dei consumatori;
g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente.
2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo
agroalimentare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi
a livello nazionale nei settori della produzione, della
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti
agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti
organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale
per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità
per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di
costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera.
3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle
Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'articolo
12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.
4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza
ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione
previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi
di mercato o da un programma di miglioramento della qualità che
abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di
offerta.
5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche
agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro
sottoscrizione che ne verifica la compatibilità con la normativa
comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
Capo III
Regolazione
di mercato
Art. 10.
Contratti quadro
1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 33 del Trattato
istitutivo della Comunità europea e nei limiti di cui all'articolo
2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del Consiglio, del 4
aprile 1962, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui
al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti
obiettivi:
a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno
ed estero, e orientare la produzione agricola per farla
corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda,
al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del
mercato;
b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti;
c) migliorare la qualità dei prodotti con particolare
riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla
tutela dell'ambiente;
d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le
altre finalità perseguite dall'articolo 33 del Trattato sulla
Comunità europea;
e) prevedere i criteri di adattamento della produzione
all'evoluzione del mercato.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali
possono essere definite, per singole filiere, modalità di stipula
dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano
una rappresentatività specifica, determinata in percentuale al
volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti
economici di cui al capo I.
Art. 11.
Modalità
1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attività e
l'area geografica nei cui confronti e' applicabile; nel contratto
quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo
rinnovo.
2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali:
a) confronto preventivo delle previsioni della produzione
e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro
armonizzazione;
b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il
prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione
sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative
del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla
determinazione del prezzo di commercializzazione;
c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto
oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione,
allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque
denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del
contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei
confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle
organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'articolo 13. Il rispetto
delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere
garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi
e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che
considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di
grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento
degli eventuali danni;
d) definizione dei criteri per la valutazione delle
diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo
produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti
considerati per assicurare il raggiungimento delle finalità
dell'articolo 33 del Trattato istitutivo della Comunità europea.
3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto
conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per
la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la
commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed
agroalimentari. E' facoltà delle cooperative agricole e dei loro
consorzi aderire ai contratti quadro.
4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto,
disposizioni relative a:
a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che
giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche
obbligazioni delle parti nei singoli contratti;
b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo
rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le
organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla
interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale
organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra
gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione
dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La
determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione
di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere
anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato
nei modi e con le modalità di procedura previsti nella presente
lettera b). Il danno e' liquidato con valutazione equitativa;
c) le modalità di corresponsione, da parte di ciascun
produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle
rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto
dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi
finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso
studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e
lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto
dei contratti quadro. Il contributo può essere determinato da una
quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli
contratti;
d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso
di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in
relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13.
5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve
essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura.
6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura
delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro
trenta giorni dal deposito, può formulare osservazioni circa la
rappresentatività delle parti contraenti e la conformità degli
accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine
senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si
intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle
politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni
interessate.
Art. 12.
Recesso, cessione di azienda, e privilegio
1. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di
coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno
e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne.
2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di
un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di
coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto
quadro, il cedente e' tenuto a dichiarare nell'atto di cessione
l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a
rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2,
l'inadempiente e' obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi
con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed
e' assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai
contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di
cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente.
4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei
trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei
prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente
decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto
dall'articolo 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice
civile.
Art. 13.
Obblighi degli acquirenti
1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano
stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le
condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione,
allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi
prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se
stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni
firmatarie del contratto quadro.
2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni
firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti
contemplati in un contratto quadro, possono pretendere
l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto
accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle
organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'articolo 11, comma
4, lettera c).
3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi
costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile,
grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori
o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli
imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di
richiedere il risarcimento degli eventuali danni.
4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi
precedenti si applica quanto disposto dall'articolo 11, comma 4,
lettera b).
Art. 14.
Incentivi
1. Nel rispetto delle norme comunitarie, la stipula di singoli
contratti di coltivazione, di allevamento e fornitura conformi ai
contratti quadro costituisce criterio di preferenza, secondo le
modalità stabilite in ciascun bando di partecipazione, per
attribuire contributi statali per l'innovazione e la
ristrutturazione delle imprese agricole, agroalimentari e di
commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli. I contratti di
conferimento sottoscritti tra le cooperative agricole e loro
consorzi ed i rispettivi associati sono equiparati ai contratti di
coltivazione, allevamento e fornitura qualora perseguano gli
obiettivi dei contratti quadro di cui all'articolo 10.
2. Le amministrazioni pubbliche assumono le opportune iniziative
per promuovere e valorizzare i contratti di cui al comma 1.
3. Costituisce priorità nell'accesso ai regimi di aiuti di cui
all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
la stipula di contratti di cui al comma 1.
4. Le regioni possono attribuire priorità nell'erogazione di
contributi alle imprese di cui al comma 1.
5. Il valore preminente previsto dall'articolo 59, comma 4, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, nell'aggiudicazione degli appalti
pubblici e' esteso anche alle produzioni agricole oggetto di
contratti quadro.
Art. 15.
Altri accordi del sistema agroalimentare
1. Gli accordi realizzati tra produttori agricoli o fra
produttori agricoli ed imprese, che beneficino di una stessa
denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica
protetta (IGP) e attestazione di specificità (AS) riconosciuta ai
sensi dei regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio,
del 14 luglio 1992, o che siano integrati nella stessa filiera di
produzione avente la dicitura di «agricoltura biologica» ai sensi
del regolamento (CE) n. 2092/91, del Consiglio, del 24 giugno 1991,
sono approvati dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
Tali accordi devono essere stipulati per iscritto, per un periodo
determinato che non può essere superiore a tre anni e possono
riguardare soltanto:
a) una programmazione previsionale e coordinata della
produzione in funzione del mercato;
b) un piano di miglioramento della qualità dei prodotti,
avente come conseguenza diretta una limitazione del volume di
offerta;
c) una concentrazione dell'offerta e dell'immissione sui
mercati della produzione degli aderenti.
2. In caso di grave squilibrio del mercato, gli accordi
realizzati fra produttori agricoli, o fra produttori agricoli ed
imprese di approvvigionamento o di trasformazione e le disposizioni
autolimitatrici, adottate dalle organizzazioni di produttori
agricoli riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 del
Consiglio, del 28 ottobre 1996, e del regolamento (CE) n. 952/97 del
Consiglio del 20 maggio 1997, e le organizzazioni interprofessionali
di cui all'articolo 12, destinati a riassorbire una temporanea
sovracapacità produttiva per ristabilire l'equilibrio del mercato,
devono essere autorizzati dal Ministero delle politiche agricole e
forestali. Tali misure devono essere adeguate a superare gli
squilibri e non possono in alcun caso riguardare la materia dei
prezzi. La durata degli accordi non può eccedere un anno.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 non possono in ogni caso
prevedere restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento
degli scopi indicati nei medesimi commi, ne' possono eliminare la
concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono
deroghe a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 10 ottobre
1990, n. 287.
Art. 16.
Disposizioni finali e abrogazione di norme
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo la legge 16 marzo 1988, n. 88, e' abrogata.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono soppresse le seguenti norme:
a) articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni;
b) articolo 11 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173.
3. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni
contenute nei decreti ministeriali previsti dal presente decreto
legislativo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
precedentemente vigenti.
4. Nel settore bieticolo-saccarifero, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera f), i contratti quadro sono
sottoscritti, in rappresentanza degli imprenditori agricoli, dalle
associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei produttori
bieticoli. A tali contratti si applicano le norme di cui al presente
decreto.
5. All'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Possono costituire un'Organizzazione
interprofessionale gli organismi maggiormente rappresentativi a
livello nazionale nei settori della produzione, della
trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti
agricoli e agroalimentari. Sono considerati rappresentativi a
livello nazionale gli organismi che sono presenti o rappresentati
nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
1-ter. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
svolge i compiti di riconoscimento, controllo e vigilanza delle
Organizzazioni interprofessionali. Con decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per:
a) il riconoscimento ed i controlli delle organizzazioni
interprofessionali;
b) la nomina degli amministratori;
c) la definizione delle condizioni per estendere anche alle
imprese non aderenti le regole approvate ai sensi del comma 2,
sempreche' l'organizzazione interprofessionale dimostri di
rappresentare almeno il 66 per cento della produzione o della
commercializzazione sul territorio nazionale.».
6. Il comma 2-quater dell'articolo 12 del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e' soppresso.
7. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.