D.Lgs. 29/12/2003,
n.387
Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricità.
(GU n. 25 del 31-1-2004- Suppl. Ordinario
n.17)
Testo aggiornato, da ultimo, alle modifiche
introdotte dalla L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117
della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell'elettricita';
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, recante disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'articolo 43 e
l'allegato B;
Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante disposizioni in
materia ambientale;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante
attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante
ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre
1997;
Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 recante revisione
delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003;
Visto il Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti
rinnovabili, approvato dal CIPE con la deliberazione n. 126 del 6 agosto 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1999;
Visto il
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;
Vista la legge 14
novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita';
Visto l'articolo 10, comma 7, della legge 13
maggio 1999, n. 133;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del
nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche
ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni
fiscali;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante norme per l'attuazione
del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
Visto
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, concernente attuazione della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Vista
la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 25 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 23 settembre 2003;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 2003;
Sulla
proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del
territorio e per i beni e le attivita' culturali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto, nel rispetto della
disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, nonche' nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della legge
1° marzo 2002, n. 39, e' finalizzato a:
a) promuovere un maggior contributo
delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricita' nel relativo
mercato italiano e comunitario;
b) promuovere misure per il perseguimento
degli obiettivi indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1;
c)
concorrere alla creazione delle basi per un futuro quadro comunitario in
materia;
d) favorire lo sviluppo di impianti di microgenerazione elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, in particolare per gli impieghi agricoli e per
le aree montane.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e'
stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.
10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono
forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce
che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce,
tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e
di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Si riporta il
testo dell'art. 117 della Costituzione:
"Art. 117. - La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha
legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a) politica estera e rapporti
internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti
all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le
confessioni religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi,
munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile
dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
f) organi dello Stato e
relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento
europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli
enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e
anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;
giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o)
previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di comuni, province e citta'
metropolitane;
q) dogane,
protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
r) pesi, misure
e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico
dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:
rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con
l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle
istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e
sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute;
alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio;
porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento
della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale
dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;
valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di
attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito
a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere
regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni
la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi
fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro
competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti
normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di
esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta'
regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva
delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra
materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta'
regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento
delle funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo
che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale,
culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini
alle cariche elettive.
La legge regionale ratifica le intese della regione
con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con
individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la regione
puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
- La
direttiva 2001/77/CE e' pubblicata in GUCE n. L 238 del 27 ottobre 2001.
- La
legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge
comunitaria 2001".
L'art. 43 e l'allegato B cosi' recita:
"Art. 43 (Delega al Governo
per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti rinnovabili). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, uno o piu' decreti
legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita',
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) individuare gli
obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricita' da fonti rinnovabili di
energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo
sviluppo del Paese;
b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a)
siano conseguiti mediante produzione di elettricita' da impianti ubicati sul
territorio nazionale, ovvero importazione di elettricita' da fonti rinnovabili
esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione
delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la
stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano;
c)
assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato
dell'elettricita' e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la
riduzione dei costi;
d) attuare una semplificazione delle procedure
amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle
competenze di Stato, regioni ed enti locali;
e) includere, tra le fonti
energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili, i
rifiuti, ivi compresa la frazione non biodegradabile;
f) prevedere che
dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o
maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio dello
Stato.".
Allegato B
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993,
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro.
94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante
l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di
imprese di dimensioni comunitarie.
96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre
1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche
di rifiuti.
1999/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 giugno
1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le
attivita' professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle
direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale
di
riconoscimento delle qualifiche.
1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo
sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso
dall'Associazione armatori della Comunita' europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
1999/64/CE della
Commissione, del 23 giugno 1999, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine di
garantire che le reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
appartenenti ad un unico proprietario siano gestite da persone giuridiche
distinte.
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della
sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di
atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16,
paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonche' la relativa pubblicita'.
2000/26/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che
modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (quarta direttiva
assicurazione autoveicoli).
2000/31/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
2000/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la
direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attivita' esclusi
dalla suddetta direttiva.
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati
all'alimentazione umana.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che
attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli
impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
carico.
2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce
disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della
febbre catarrale degli ovini.
2000/77/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli
ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.
2000/78/CE del Consiglio,
del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parita' di
trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
2000/79/CE
del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo
europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo
nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA),
European Transport Workers' Federation (ETF), European Cockpit Association
(ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier
Association (IACA).
2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo
sviluppo delle ferrovie comunitarie.
2001/13/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del
Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla ripartizione della capacita' di infrastruttura ferroviaria,
all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e
alla certificazione di sicurezza.
2001/15/CE della Commissione, del 15
febbraio 2001, sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali
specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione
particolare.
2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo
2001, relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale.
2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
2001/19/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le
direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di
riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE,
77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE,
80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio
concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale,
dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
2001/23/CE
del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei
lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di
imprese o di stabilimenti.
2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e
dei diritti connessi nella societa' dell'informazione.
2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente.
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai
requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro
da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai
sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2001/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2001, recante modificazione
della direttiva 95/53/CE del Consiglio che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale e delle direttive 70/524/CEE, 96/25/CE e 1999/29/CE del Consiglio,
relative all'alimentazione animale.
2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti
annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre
istituzioni finanziarie.
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'.
2001/84/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto
dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite
dell'originale.
2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa
lo statuto della societa' europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori.".
- La legge 31 luglio 2002, n. 179, reca: "Disposizioni in
materia ambientale".
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
reca:
"Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio".
- La direttiva 91/156/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 078 del 26
marzo 1991.
- La direttiva 91/689/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 377 del 31
dicembre 1991.
- La direttiva 94/62/CE e' pubblicata in GUCE n. L 365 del 31
dicembre 1994.
- La legge 1° giugno 2002, n. 120 reca: "Ratifica ed
esecuzione del Protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997".
- Il decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, reca: "Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della
legge 8 ottobre 1997, n. 352".
- La legge 8 ottobre 1997, n. 352 reca:
"Disposizioni sui beni culturali". L'art. 1, cosi' recita:
"Art. 1 (Testo
unico delle norme in materia di beni culturali). 1. Il Governo della Repubblica
e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano
riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di
beni culturali e ambientali. Con l'entrata in vigore del testo unico sono
abrogate tutte le previgenti disposizioni in materia che il Governo indica in
allegato al medesimo testo unico.
2. Nella predisposizione del testo unico di
cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e
criteri
direttivi:
a) possono essere inserite nel testo unico le disposizioni legislative
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' quelle che
entreranno in vigore nei sei mesi successivi;
b) alle disposizioni devono
essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro
coordinamento formale e sostanziale, nonche' per assicurare il riordino e la
semplificazione dei procedimenti.
3. Lo schema di testo unico e' trasmesso,
entro sette mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinche' le competenti
Commissioni parlamentari esprimano il loro parere. Si applica la procedura di
cui all'art. 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il testo
unico puo' essere aggiornato, secondo i principi ed i criteri direttivi di cui
al comma 2, lettera b), entro tre anni dalla data della sua entrata in vigore,
con uno o piu' decreti legislativi il cui schema e' deliberato dal Consiglio dei
Ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato esprime entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Lo schema e' trasmesso, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con relazione cui sono allegati i pareri del
Consiglio di Stato e di detta Conferenza, alle competenti Commissioni
parlamentari, che esprimono il parere entro quarantacinque giorni dal
ricevimento. Ciascun decreto legislativo e' emanato su proposta del Ministro per
i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari
regionali.
5. Il testo unico e' emanato con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui
parere e' espresso entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del relativo
schema.
6. Per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi
previsti dal presente articolo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
puo' avvalersi dell'opera di una commissione composta da esperti, esterni o
appartenenti all'amministrazione, particolarmente qualificati nel settore. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili
nell'ambito delle ordinarie unita' previsionali di base dello stato di
previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali".
- La legge 14
novembre 1995, n. 481, reca: "Norme per la concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei
servizi di pubblica utilita".
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca:
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale". L'art. 10, comma 7, cosi' recita:
"7. L'esercizio di impianti da
fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui all'art. 53, comma 1, del testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia
consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non e' sottoposta
all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per lo
scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore all'esercente
dell'impianto".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 9, reca: "Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e
disposizioni fiscali".
- La legge 9 gennaio 1991, n. 10, reca: "Norme per
l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia".
- Il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, reca: "Attuazione
della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144".
- La
direttiva 98/30/CE e' pubblicata in GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.
- La
legge 17 maggio 1999, n. 144, reca: "Misure in materia di investimenti, delega
al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali". L'art. 41, cosi' recita:
"Art. 41 (Norme per il mercato del
gas naturale). - 1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio
e distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del
sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica
utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di
regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi
obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo,
l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi;
b) prevedere che, in
considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un
maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di
pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359;
c) eliminare ogni disparita' normativa tra i
diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano
previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per
costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali
condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;
d) prevedere misure
affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di
importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di
produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza
e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
e) prevedere che le
imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo
sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso tengano nella loro
contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione, trasporto,
distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti
nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della
concorrenza;
f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per
l'accesso regolato al sistema del gas;
g) stabilire misure perche' l'apertura
del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei
mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei
su base di consumo per localita', sia per facilitare la transizione del settore
italiano del gas ai nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese
italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli altri Stati membri
dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del
gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal
Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi
alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati".
- Il
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reca: "Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie di compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei
comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali". L'art. 8, cosi'
recita:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza
unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per
le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal
Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle
finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici
sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta'
individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni
possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque
in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza
unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e'
conferito, dal Ministro dell'interno:
ha dichiarato non fondata, nei sensi di
cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2,
commi 5 e 6, sollevata dalla regione Puglia, in riferimento agli articoli 5,
115, 117, 118 e 119 della Costituzione;
ha dichiarato non fondata, nei sensi
di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3,
sollevata dalla regione Puglia, in riferimento agli articoli 5, 115, 117, 118 e
119 della Costituzione".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39,
vedi note alle premesse.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) fonti energetiche rinnovabili o fonti
rinnovabili: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica,
gas residuati dai processi di depurazione e biogas). In particolare, per
biomasse si intende: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui
provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla
silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche' la parte biodegradabile dei
rifiuti industriali e urbani;
b) impianti alimentati da fonti rinnovabili
programmabili: impianti alimentati dalle biomasse e dalla fonte idraulica, ad
esclusione, per quest'ultima fonte, degli impianti ad acqua fluente, nonche' gli
impianti ibridi, di cui alla lettera d);
c) impianti alimentati da fonti
rinnovabili non programmabili o comunque non assegnabili ai servizi di
regolazione di punta: impianti alimentati dalle fonti rinnovabili che non
rientrano tra quelli di cui alla lettera b);
d) centrali ibride: centrali che
producono energia elettrica utilizzando sia fonti non rinnovabili, sia fonti
rinnovabili, ivi inclusi gli impianti di cocombustione, vale a dire gli impianti
che producono energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili e
di fonti rinnovabili;
e) impianti di microgenerazione: impianti per la
produzione di energia elettrica con capacita' di generazione non superiore ad un
MW elettrico, alimentate dalle fonti di cui alla lettera a).
f) elettricita'
prodotta da fonti energetiche rinnovabili: l'elettricita' prodotta da impianti
alimentati esclusivamente con fonti energetiche rinnovabili, la produzione
imputabile di cui alla lettera g), nonche' l'elettricita' ottenuta da fonti
rinnovabili utilizzata per riempire i sistemi di stoccaggio, ma non
l'elettricita' prodotta come risultato di detti sistemi;
g) produzione e
producibilita' imputabili: produzione e producibilita' di energia elettrica
imputabili a fonti rinnovabili nelle centrali ibride, calcolate sulla base delle
direttive di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79;
h) consumo di elettricita': la produzione nazionale di elettricita',
compresa l'autoproduzione, sommate le importazioni e detratte le esportazioni
(consumo interno lordo di elettricita);
i) Gestore della rete: Gestore della rete di trasmissione nazionale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l) Gestore
di rete: persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la
proprieta', della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di
terzi, nonche' delle attivita' di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi
inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
m) impianto di utenza per la connessione:
porzione di impianto per la connessione alla rete elettrica degli impianti di
cui alle lettere b), c) e d) la cui realizzazione, gestione, esercizio e
manutenzione rimangono di competenza del soggetto richiedente la
connessione;
n) impianto di rete per la connessione: porzione di impianto per
la connessione alla rete elettrica degli impianti di cui alle lettere b), c) e
d) di competenza del Gestore di rete sottoposto all'obbligo di connessione di
terzi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
o) certificati
verdi: diritti di cui al comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al
comma 5 dell'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
Note all'art. 2:
- Per l'argomento del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 3 e
l'art. 11 cosi' recitano:
"Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione
nazionale).
- 1. Il gestore della rete di trasmissione nazionale, di seguito
"gestore", esercita le attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia
elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione
nazionale. Il gestore ha l'obbligo di connettere alla rete di trasmissione
nazionale tutti i soggetti che ne facciano richiesta, senza compromettere la
continuita' del servizio e purche' siano rispettate le regole tecniche di cui al
comma 6 del presente articolo e le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione fissate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas.
L'eventuale rifiuto di accesso alla rete deve essere debitamente
motivato dal gestore. Il gestore della rete di trasmissione nazionale fornisce
ai soggetti responsabili della gestione di ogni altra rete dell'Unione europea
interconnessa con la rete di trasmissione nazionale informazioni sufficienti per
garantire il funzionamento sicuro ed efficiente, lo sviluppo coordinato e
l'interoperabilita' delle reti interconnesse.
2. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale gestisce i flussi di energia, i relativi dispositivi di
interconnessione ed i servizi ausiliari necessari; garantisce l'adempimento di
ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita',
l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti; gestisce
la rete, di cui puo' essere proprietario, senza discriminazione di utenti o
categorie di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e di sviluppo della
rete, a proprio carico, se proprietario della rete, o a carico della societa'
proprietarie, in modo da assicurare la sicurezza e la continuita' degli
approvvigionamenti, nonche' lo sviluppo della rete medesima nel rispetto degli
indirizzi del Ministro dell'industria, del commercio e ell'artigianato. Al
gestore sono trasferiti competenze, diritti e poteri di soggetti privati e
pubblici, anche ad ordinamento autonomo, previsti dalla normativa vigente con
riferimento alle attivita' riservate al gestore stesso. Il gestore della rete di
trasmissione nazionale mantiene il segreto sulle informazioni commerciali
riservate acquisite nel corso dello svolgimento della sua attivita'.
3.
L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas fissa le condizioni atte a
garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di
condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e
dispacciamento. Nell'esercizio di tale competenza l'Autorita' persegue
l'obiettivo della piu' efficiente utilizzazione dell'energia elettrica prodotta
o comunque immessa nel sistema elettrico nazionale, compatibilmente con i
vincoli tecnici della rete. L'Autorita' prevede, inoltre, l'obbligo di
utilizzazione prioritaria dell'energia elettrica prodotta a mezzo di fonti
energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante cogenerazione.
4. Entro
il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
l'ENEL S.p.a. costituisce una societa' per azioni cui conferisce, entro i
successivi sessanta giorni, tutti i beni, eccettuata la proprieta' delle reti, i
rapporti giuridici inerenti all'attivita' del gestore stesso, compresa la quota
parte dei debiti afferenti al patrimonio conferito, e il personale necessario
per le attivita' di competenza. Con propri decreti il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' dell'energia elettrica ed
il gas, entro i trenta giorni successivi alla data dei suddetti conferimenti,
dispone gli eventuali, ulteriori conferimenti necessari all'attivita' del
gestore e approva i conferimenti stessi. Lo stesso Ministro determina con
proprio provvedimento la data in cui la societa' assume la titolarita' e le
funzioni di gestore della rete di trasmissione nazionale; dalla medesima data le
azioni della suddetta societa' sono assegnate a titolo gratuito al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I diritti dell'azionista
sono esercitati d'intesa tra il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Gli indirizzi strategici ed operativi del gestore sono
definiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Fino
alla stessa data l'ENEL S.p.a. e' responsabile del corretto funzionamento della
rete di trasmissione nazionale e delle attivita' di dispacciamento nonche' di
quanto previsto dal comma 12.
5. Il gestore della rete e' concessionario
delle attivita' di trasmissione e dispacciamento; la concessione e'
disciplinata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Con analogo decreto, si provvede ad integrare o modificare
la concessione rilasciata in tutti i casi di modifiche nell'assetto e nelle
funzioni del gestore e, comunque, ove il Ministro delle attivita' produttive lo
ritenga necessario, per la migliore funzionalita' della concessione medesima
all'esercizio delle attivita' riservate al gestore.
6. Il gestore, con
proprie delibere, stabilisce le regole per il dispacciamento nel rispetto delle
condizioni di cui al comma 3 e degli indirizzi di cui al comma 2 dell'art. 1.
Sulla base di direttive emanate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
gestore della rete di trasmissione nazionale adotta regole tecniche, di
carattere obiettivo e non discriminatorio, in materia di progettazione e
funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle
apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle
linee dirette, al fine di garantire la piu' idonea connessione alla rete di
trasmissione nazionale nonche' la sicurezza e la connessione operativa tra le
reti. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica la conformita' delle
regole tecniche adottate dal gestore alle direttive dalla stessa emanate e si
pronuncia, sentito il gestore, entro novanta giorni; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le regole si intendono approvate. In nessun caso
possono essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di
trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilita', fatta
eccezione per il gestore della rete di trasmissione nazionale in relazione alle
attivita' di trasmissione e di dispacciamento, diritti di esclusiva o di
priorita' o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della
stessa. L'utilizzazione della rete di trasmissione nazionale per scopi estranei
al servizio elettrico non puo' comunque comportare vincoli o restrizioni
all'utilizzo della rete stessa per le finalita' disciplinate dal presente
decreto. Le regole tecniche di cui al presente comma sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sono notificate alla Commissione
delle Comunita' europee a norma dell'art. 8 della direttiva 83/189/CEE del
Consiglio del 28 marzo 1983.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e i
soggetti interessati, determina con proprio decreto l'ambito della rete di
trasmissione nazionale, comprensiva delle reti di tensione uguale o superiore a
220 kV e delle parti di rete, aventi tensioni comprese tra 120 e 220 kV, da
individuare secondo criteri funzionali. Successivamente alla emanazione di tale
decreto il gestore puo' affidare a terzi, previa autorizzazione del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sulla base di convenzioni
approvate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la gestione di
limitate porzioni della rete di trasmissione nazionale non direttamente
funzionali alla stessa. Entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di
determinazione della rete di trasmissione nazionale i proprietari di tale rete,
o coloro che ne hanno comunque la disponibilita', costituiscono una o piu'
societa' di capitali alle quali, entro i successivi novanta giorni, sono
trasferiti esclusivamente i beni e i rapporti, le attivita' e le passivita',
relativi alla trasmissione di energia elettrica. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica possono promuovere l'aggregazione delle suddette
societa', anche in forme consortili, favorendo la partecipazione di tutti gli
operatori del mercato.
8. Il gestore stipula convenzioni, anche con le
societa' che dispongono delle reti di trasmissione, per disciplinare gli
interventi di manutenzione e di sviluppo della rete e dei dispositivi di
interconnessione con altre reti nel caso in cui non ne sia proprietario;
altrimenti il gestore risponde direttamente nei confronti del Ministero delle
attivita' produttive della tempestiva esecuzione degli interventi di
manutenzione e sviluppo della rete deliberati. Le suddette convenzioni, sono
stipulate in conformita' ad una convenzione tipo definita, entro centoventi
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta
dell'Autorita' dell'energia elettrica e del gas, a norma della legge n. 481 del
1995, sentita la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Tale convenzione tipo prevede:
a) la
competenza del gestore ad assumere le decisioni in materia di manutenzione,
gestione e sviluppo della rete;
b) un'adeguata remunerazione delle attivita' e degli investimenti, tenuto
conto degli obblighi normativi a carico degli operatori;
c) le modalita' di
accertamento di disfunzioni ed inadempimenti e la determinazione delle
conseguenti sanzioni, della possibilita' di interventi sostitutivi e di
eventuali indennizzi alle parti lese;
d) le modalita' di coinvolgimento delle
regioni interessate in ordine agli aspetti di localizzazione, razionalizzazione
e sviluppo delle reti.
9. In caso di mancata stipula, entro centoventi giorni
dall'emanazione del decreto di determinazione della rete di trasmissione
nazionale di cui al comma 7, delle convenzioni con le societa' che dispongono
delle reti di trasmissione, le stesse sono definite e rese efficaci entro i
successivi sessanta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas. Fino alla assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al
comma 4, i soggetti proprietari delle reti restano responsabili della corretta
manutenzione e funzionamento delle reti e dei dispositivi di loro proprieta'; i
costi relativi possono essere riconosciuti dal gestore della rete di
trasmissione nazionale nell'ambito della relativa convenzione. Eventuali
inadempienze o disservizi sono sanzionati dall'Autorita' per l'energia elettrica
ed il gas. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas controlla che i rapporti
oggetto delle convenzioni si svolgano nel rispetto delle disposizioni in esse
contenute, potendo irrogare le sanzioni previste dall'art. 2, comma 20, lettera
c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel caso in cui le violazioni
accertate pregiudichino l'accesso e l'uso a condizioni paritetiche della rete di
trasmissione nazionale. Dei provvedimenti e delle iniziative adottate ai sensi
del presente comma viene data preventiva comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Per l'accesso e l'uso
della rete di trasmissione nazionale e' dovuto al gestore un corrispettivo
determinato indipendentemente dalla localizzazione geografica degli impianti di
produzione e dei clienti finali, e comunque sulla base di criteri non
discriminatori. La misura del corrispettivo e' determinata dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas entro novanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, considerando anche gli oneri connessi ai compiti previsti al
comma 12 ed e' tale da incentivare il gestore allo svolgimento delle attivita'
di propria competenza secondo criteri di efficienza economica. Con lo stesso
provvedimento l'Autorita' disciplina anche il periodo transitorio fino
all'assunzione della titolarita' da parte del gestore di cui al comma 4.
11.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, sono altresi' individuati gli oneri generali afferenti al sistema
elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca e le
attivita' di cui all'art. 13, comma 2, lettera e).
L'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas provvede al conseguente adeguamento del corrispettivo di cui
al comma 10. La quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a
carico dei clienti finali, in particolare per le attivita' ad alto consumo di
energia, e' definita in misura decrescente in rapporto ai consumi
maggiori.
12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la
cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia
elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL
S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira
altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della legge 9
gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato.
Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, sono altresi' ceduti al gestore, da parte dell'imprese
produttrici-distributrici, l'energia.elettrica ed i relativi diritti di cui al
titolo IV, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali
convenzioni e' fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio
degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.
13.
Dalla data di entrata in funzione del sistema di dispacciamento di merito
economico il gestore, restando garante del rispetto delle clausole contrattuali,
cede l'energia acquisita ai sensi del comma 12 al mercato. Ai fini di assicurare
la copertura dei costi sostenuti dal gestore, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di
acquisto del gestore e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia
sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui al comma 3 dell'art. 11.
14.
L'autorizzazione alla realizzazione delle linee dirette e' rilasciata dalle
competenti amministrazioni, previo parere del gestore per le linee di tensione
superiore a 120 kV. Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere debitamente
motivato.
15. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
per gli adempimenti relativi
all'attuazione del presente decreto, puo'
avvalersi, con opportune soluzioni organizzative, del supporto tecnico del
gestore. Per assicurare la continuita' operativa, l'incarico previsto all'art.
22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e' rinnovabile due
volte".
"Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1. Al fine di
incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il risparmio energetico, la
riduzione delle emissioni di anidride carbonica e l'utilizzo delle risorse
energetiche nazionali, a decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i soggetti
responsabili degli impianti che, in ciascun anno, importano o producono energia
elettrica da fonti non rinnovabili hanno l'obbligo di immettere nel sistema
elettrico nazionale, nell'anno successivo, una quota prodotta da impianti da
fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla
producibilita' aggiuntiva, in data successiva a quella di entrata in vigore del
presente decreto.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica alle importazioni
e alle produzioni di energia elettrica, al netto della cogenerazione, degli
autoconsumi di centrale e delle esportazioni, eccedenti i 100 GWh, nonche' al
netto dell'energia elettrica prodotta da impianti di gassificazione che
utilizzino anche carbone di origine nazionale, l'uso della quale fonte e'
altresi' esentato dall'imposta di consumo e dall'accisa di cui all'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 488; la quota di cui al comma 1 e' inizialmente
stabilita nel due per cento della suddetta energia eccedente i 100 GWh.
3.
Gli stessi soggetti possono adempiere al suddetto obbligo anche acquistando, in
tutto o in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri produttori,
purche' immettano l'energia da fonti rinnovabili nel sistema elettrico
nazionale, o dal gestore della rete di trasmissione nazionale. I diritti
relativi agli impianti di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, sono attribuiti al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il
gestore della rete di trasmissione nazionale, al fine di compensare le
fluttuazioni produttive annuali o l'offerta insufficiente, puo' acquistare e
vendere diritti di produzione da fonti rinnovabili, prescindendo dalla effettiva
disponibilita', con l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.
4. Il gestore della rete
di trasmissione nazionale assicura la precedenza all'energia elettrica prodotta
da impianti che utilizzano, nell'ordine, fonti energetiche rinnovabili, sistemi
di cogenerazione, sulla base di specifici criteri definiti dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, e fonti nazionali di energia combustibile
primaria, queste ultime per una quota massima annuale non superiore al quindici
per cento di tutta l'energia primaria necessaria per generare l'energia
elettrica consumata.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sono
adottate le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3,
nonche' gli incrementi della percentuale di cui al comma 2 per gli anni
successivi al 2002, tenendo conto delle variazioni connesse al rispetto delle
norme volte al contenimento delle emissioni di gas inquinanti, con particolare
riferimento agli impegni internazionali previsti dal protocollo di Kyoto.
6.
Al fine di promuovere l'uso delle diverse tipologie di fonti rinnovabili, con
deliberazione del CIPE, adottata su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati per
ciascuna fonte gli obiettivi pluriennali ed e' effettuata la ripartizione tra le
regioni e le province autonome delle risorse da destinare all'incentivazione. Le
regioni e le province autonome, anche con proprie risorse, favoriscono il
coinvolgimento delle comunita' locali nelle iniziative e provvedono, attraverso
procedure di gara, all'incentivazione delle fonti rinnovabili".
Art. 3.
Obiettivi indicativi nazionali e misure di
promozione
1. Le principali misure nazionali per promuovere l'aumento del
consumo di elettricita' da fonti rinnovabili, in quantita' proporzionata agli
obiettivi di cui alle relazioni predisposte dal Ministro delle attivita'
produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/77/CE,
sono costituite dalle disposizioni del presente decreto, dal decreto legislativo
16 marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi, nonche' dai
provvedimenti assunti al fine dell'attuazione della legge 1° giugno 2002, n.
120. L'aggiornamento include una valutazione dei costi e dei benefici connessi
al raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali e all'attuazione delle
specifiche misure di sostegno.
L'aggiornamento include altresi' la
valutazione quantitativa dell'evoluzione dell'entita' degli incentivi alle fonti
assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 22 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Dall'applicazione del presente comma non derivano maggiori oneri per
lo Stato.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza
unificata, aggiorna le relazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della
direttiva 2001/77/CE tenuto conto delle relazioni di cui al comma 4.
3. Per
la prima volta entro il 30 giugno 2005, e successivamente ogni due anni, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti gli altri Ministri interessati e la Conferenza unificata, sulla base dei
dati forniti dal Gestore della rete e dei lavori dell'Osservatorio di cui
all'articolo 16, trasmette al Parlamento e alla Conferenza unificata una
relazione che contiene:
a) un'analisi del raggiungimento degli obiettivi
indicativi nazionali, di cui alle relazioni richiamate al comma 1, negli anni
precedenti, che indica, in particolare, i fattori climatici che potrebbero
condizionare tale raggiungimento, e il grado di coerenza tra le misure adottate
e il contributo ascritto alla produzione di elettricita' da fonti rinnovabili
nell'ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;
b) l'effettivo
grado di coerenza tra gli obiettivi indicativi nazionali, di cui alle relazioni
richiamate al comma 1 e l'obiettivo indicativo di cui all'allegato A della
direttiva 2001/77/CE e relative note esplicative;
c) l'esame
dell'affidabilita' del sistema di garanzia di origine di cui all'articolo
11;
d) un esame dello stato di attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, 6, 7 e 8;
e) i risultati conseguiti in termini di semplificazione
delle procedure autorizzative a seguito dell'attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 12;
f) i risultati conseguiti in termini di agevolazione di
accesso al mercato elettrico e alla rete elettrica a seguito dell'attuazione
delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14;
g) le eventuali misure
aggiuntive necessarie, ivi inclusi eventuali provvedimenti economici e fiscali,
per favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alle relazioni richiamate
al comma 1;
h) le valutazioni economiche di cui al comma 2, secondo e terzo
periodo.
4. Il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base della relazione
di cui al comma 3 e previa informativa alla Conferenza unificata, ottempera
all'obbligo di pubblicazione della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 3
e articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 2001/77/CE tenuto conto dell'articolo
7, paragrafo 7 della medesima direttiva.
Note all'art. 3:
- Per la
direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
L'art. 3, paragrafo 2
cosi' recita:
"2. Entro il 27 ottobre 2002, e successivamente ogni
cinque anni, gli Stati membri adottano e pubblicano una relazione che stabilisce
per i dieci anni successivi gli obiettivi indicativi nazionali di consumo futuro
di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili in termini di
percentuale del consumo di elettricita'. Tale relazione delinea inoltre le
misure adottate o previste a livello nazionale per conseguire tali obiettivi.
Per fissare gli obiettivi sino al 2010 gli Stati membri:
tengono conto dei
valori di riferimento riportati nell'allegato;
provvedono affinche' gli
obiettivi siano compatibili con gli impegni nazionali assunti nell'ambito degli
impegni sui cambiamenti climatici sottoscritti dalla Comunita' ai sensi del
protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici".
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n, 79, vedi note alle
premesse.
- Per la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle
premesse.
- Per la legge 9 gennaio 1991, n. 9, vedi note alle premesse.
L'art. 22 cosi' recita:
"Art. 22 (Regime giuridico degli impianti di
produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili e assimilate). - 1.
La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di
energia considerate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente,
e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti
combinati di energia e calore, non e' soggetta alla riserva disposta in favore
dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive
modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa
emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica.
2. I soggetti
che intendono provvedere all'installazione degli impianti di cui al comma 1
devono darne comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, all'Enel e all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione
competente per territorio.
3. L'eccedenza di energia elettrica prodotta dagli
impianti di cui al presente articolo e' ceduta all'Enel e alle imprese
produttrici e distributrici di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre
1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
4.
La cessione, lo scambio, la produzione per conto terzi e il vettoriamento
dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al presente articolo sono
regolati da apposite convenzioni con l'Enel in conformita' ad una convenzione
tipo, approvata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentite le regioni, che terra' conto del necessario coordinamento dei programmi
realizzativi nel settore elettrico nei diversi ambiti territoriali.
5. I
prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al
vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed
aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri
incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti
energetiche di cui al comma 1. Nel caso di impianti che utilizzano fonti
energetiche assimilate a quelle rinnovabili, il CIP definisce altresi' le
condizioni tecniche generali per l'assimilabilita'.
6. E' abrogato l'art. 4
della legge 29 maggio 1982, n. 308.
7. Ai fini dell'applicazione delle norme
di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ai sensi
della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal
pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di
funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica.".
- Per la
direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse.
L'allegato A cosi'
recita:
"Allegato
Valori di riferimento per gli obiettivi indicativi
nazionali degli Stati membri relativi al contributo dell'elettricita' prodotta
da fonti energetiche rinnovabili al consumo lordo di elettricita' entro il 2010
(*).
(*) Nel tener conto dei valori di riferimento enunciati nel presente
allegato, gli Stati membri partono necessariamente dall'ipotesi che la
disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente consente regimi
nazionali di sostegno alla promozione dell'elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili".
- L'art. 3, paragrafo 3, art. 6, paragrafo 2, e
art. 7, paragrafo 7 della medesima direttiva, cosi' recitano:
"3. Gli Stati
membri pubblicano, per la prima volta entro il 27 ottobre 2003, e
successivamente ogni due anni, una relazione che contiene un'analisi del
raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali tenendo conto, in
particolare, dei fattori climatici che potrebbero condizionare tale
realizzazione, e che indica il grado di coerenza tra le misure adottate e gli
impegni nazionali sui cambiamenti climatici. (Omissis).".
"Art. 6. - 1.
(Omissis).
2. Gli Stati membri pubblicano entro il 27 ottobre 2003 una
relazione sulla valutazione di cui al paragrafo 1, indicando, se del caso, le
azioni intraprese. Tale relazione fornisce, qualora sia pertinente nel contesto
legislativo nazionale, un quadro dello svolgimento, in particolare per quanto
riguarda:
il coordinamento fra i diversi organi amministrativi in materia di
scadenze, ricezione e trattamento delle domande di
autorizzazione;
l'eventuale definizione di linee guida per le attivita' di
cui al paragrafo 1 e la fattibilita' dell'instaurazione di una procedura di
programmazione rapida per i produttori di elettricita' che utilizzano fonti
energetiche rinnovabili;
la designazione di autorita' con funzioni di
mediazione nelle controversie fra le autorita' responsabili del rilascio delle
autorizzazioni e i richiedenti. (Omissis)".
Art. 7. - 7. Nella relazione di
cui all'art. 6, paragrafo 2, gli Stati membri esaminano anche le misure da
adottare per agevolare l'accesso alla rete dell'elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Tale relazione esamina tra l'altro la fattibilita'
dell'introduzione di una misurazione bidirezionale".
Art.
4.
Incremento della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e sanzioni per gli inadempienti
1. A
decorrere dall'anno 2004 e fino al 2006, la quota minima di elettricita'
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili che, nell'anno successivo,
deve essere immessa nel sistema elettrico nazionale ai sensi dell'articolo 11,
commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive
modificazioni, e' incrementata annualmente di 0,35 punti percentuali, nel
rispetto delle tutele di cui all'articolo 9 della Costituzione. Per il
periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti
percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con
il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota
per gli anni successivi al 2012.(*)
2. A decorrere dall'anno 2004, a
seguito della verifica effettuata ai sensi delle direttive di cui al comma 5
dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativa
all'anno precedente, il Gestore della rete comunica all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas i nominativi dei soggetti inadempienti.
A detti soggetti
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas applica sanzioni ai sensi della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
3. I soggetti che
omettono di presentare l'autocertificazione ai sensi delle direttive di cui al
comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo, sono considerati
inadempienti per la quantita' di certificati correlata al totale di elettricita'
importata e prodotta nell'anno precedente dal soggetto.
(*) N.d.R.:
Comma così modificato dall'art. 2, c. 146 della L.24 Dicembre 2007, n. 244,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 -
Suppl. Ordinario n.285.
Note all'art. 4:
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e l'art. 11, commi 1, 2 e 3, vedi note all'art. 2.
- L'art. 9 della
Costituzione, cosi' recita:
"Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il
patrimonio storico e artistico della Nazione".
- Per l'art. 11, comma 5 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art. 2.
- Per la
legge 14 novembre 1995, n. 481 vedi note alle premesse.
Art.
5.
Disposizioni specifiche per la valorizzazione energetica delle biomasse,
dei gas residuati dai processi di depurazione e del biogas.
1. Entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, e' nominata, senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione di esperti che, entro un
anno dall'insediamento, predispone una relazione con la quale sono
indicati:
a) i distretti produttivi nei quali sono prodotti rifiuti e residui
di lavorazione del legno non destinati rispettivamente ad attivita' di riciclo o
riutilizzo, unitamente alle condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative, nonche' alle modalita' per la valorizzazione energetica di detti
rifiuti e residui;
b) le condizioni tecniche, economiche, normative ed
organizzative per la valorizzazione energetica degli scarti della manutenzione
boschiva, delle aree verdi, delle alberature stradali e delle industrie
agroalimentari;
c) le aree agricole, anche a rischio di dissesto
idrogeologico e le aree golenali sulle quali e' possibile intervenire mediante
messa a dimora di colture da destinare a scopi energetici nonche' le modalita' e
le condizioni tecniche, economiche, normative ed organizzative per l'attuazione
degli interventi;
d) le aree agricole nelle quali sono prodotti residui
agricoli non destinati all'attivita' di riutilizzo, unitamente alle condizioni
tecniche, economiche, normative ed organizzative, nonche' alle modalita', per la
valorizzazione energetica di detti residui;
e) gli incrementi netti di
produzione annua di biomassa utilizzabili a scopi energetici, ottenibili dalle
aree da destinare, ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, all'aumento
degli assorbimenti di gas a effetto serra mediante attivita' forestali;
f) i
criteri e le modalita' per la valorizzazione energetica dei gas residuati dai
processi di depurazione e del biogas, in particolare da attivita'
zootecniche;
g) le condizioni per la promozione prioritaria degli impianti
cogenerativi di potenza elettrica inferiore a 5 MW;
h) le innovazioni
tecnologiche eventualmente necessarie per l'attuazione delle proposte di cui
alle precedenti lettere.
2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali ed e' composta da un membro
designato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede,
da un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, da un membro designato dal Ministero delle attivita' produttive, da
un membro designato dal Ministero dell'interno e da un membro designato dal
Ministero per i beni e le attivita' culturali e da cinque membri designati dal
Presidente della Conferenza unificata.
3. Ai componenti della Commissione non
e' dovuto alcun compenso, ne' rimborso spese. Al relativo funzionamento provvede
il Ministero delle politiche agricole e forestali con le proprie strutture e le
risorse strumentali acquisibili in base alle norme vigenti. Alle eventuali spese
per i componenti provvede l'amministrazione di appartenenza nell'ambito delle
rispettive dotazioni.
4. La commissione di cui al comma 1 puo' avvalersi del
contributo delle associazioni di categoria dei settori produttivi interessati,
nonche' del supporto tecnico dell'ENEA, dell'AGEA, dell'APAT e degli IRSA del
Ministero delle politiche agricole e forestali. La commissione tiene conto
altresi' delle conoscenze acquisite nell'ambito dei gruppi di lavoro attivati ai
sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 2002, n. 123 di "revisione delle linee
guida per le politiche e misure nazionali per la riduzione delle emissioni dei
gas serra".
5. Tenuto conto della relazione di cui al comma 1, il Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il Ministro delle politiche agricole e forestali e gli
altri Ministri interessati, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o
piu' decreti con i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della
produzione di energia elettrica da biomasse, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas. Dai medesimi decreti non possono derivare oneri per il
bilancio dello Stato.
Note all'art. 5:
- Per la legge 1° giugno
2002, n. 120, vedi note alle premesse.
Art. 6.
Disposizioni
specifiche per gli impianti di potenza non superiore a 20 kW
1. Entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas emana la disciplina delle condizioni
tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non
superiore a 20 kW.
2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 1 non e'
consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati
da fonti rinnovabili.
3. La disciplina di cui al comma 1 sostituisce ogni
altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso
all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica.
Art.
7.
Disposizioni specifiche per il solare
1. Entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, adotta uno o piu' decreti con
i quali sono definiti i criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare.
2. I criteri di cui al comma 1, senza oneri per
il bilancio dello Stato e nel rispetto della normativa comunitaria
vigente:
a) stabiliscono i requisiti dei soggetti che possono beneficiare
dell'incentivazione;
b) stabiliscono i requisiti tecnici minimi dei
componenti e degli impianti;
c) stabiliscono le condizioni per la
cumulabilita' dell'incentivazione con altri incentivi;
d) stabiliscono le
modalita' per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione. Per
l'elettricita' prodotta mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
prevedono una specifica tariffa incentivante, di importo decrescente e di durata
tali da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di
esercizio;
e) stabiliscono un obiettivo della potenza nominale da
installare;
f) fissano, altresi', il limite massimo della potenza elettrica
cumulativa di tutti gli impianti che possono ottenere l'incentivazione;
g)
possono prevedere l'utilizzo dei certificati verdi attribuiti al Gestore della
rete dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
Note all'art. 7:
- Per il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e l'art. 11, comma 3, vedi note all'art. 2.
Art.
8.
Disposizioni specifiche per le centrali ibride
1. Il produttore che
esercisce centrali ibride puo' chiedere al Gestore della rete che la produzione
imputabile delle medesime centrali abbia il diritto alla precedenza nel
dispacciamento, nel rispetto di quanto disposto ai commi 2 e 3.
2. Il
produttore puo' inoltrare al Gestore della rete la domanda per l'ottenimento del
diritto alla precedenza nel dispacciamento, nell'anno solare in corso, qualora
la stima della produzione imputabile di ciascuna centrale, nel periodo per il
quale e' richiesta la precedenza nel dispacciamento, sia superiore al 50% della
produzione complessiva di energia elettrica dell'impianto nello stesso
periodo.
3. La priorita' di dispacciamento e' concessa dal Gestore della rete
solo per la produzione imputabile, sulla base di un programma settimanale di
producibilita' complessiva e della relativa quota settimanale di producibilita'
imputabile, dichiarata dal produttore al medesimo Gestore. La quota di
produzione settimanale imputabile deve garantire almeno il funzionamento della
centrale alla potenza di minimo tecnico. La disponibilita' residua della
centrale non impegnata nella produzione imputabile e' soggetta alle regole di
dispacciamento di merito economico in atto.
4. Qualora la condizione
richiesta, di cui al comma 2, non venga effettivamente rispettata, sono
applicate le sanzioni previste dal regolamento del mercato elettrico e della
contrattazione dei certificati verdi approvato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, adottato
ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, secondo le modalita' stabilite dallo stesso regolamento.
5. Le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e 6 dell'articolo 12 si applicano anche
alla costruzione e all'esercizio di centrali ibride, inclusi gli impianti
operanti in co-combustione, di potenza termica inferiore a 300 MW, qualora il
produttore fornisca documentazione atta a dimostrare che la producibilita'
imputabile, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), per il quinquennio
successivo alla data prevista di entrata in esercizio dell'impianto sia
superiore al 50% della producibilita' complessiva di energia elettrica della
centrale.
6. Le disposizioni di cui all'articolo 14 si applicano alla
costruzione delle centrali ibride alle medesime condizioni di cui al comma
5.
7. La produzione imputabile delle centrali ibride ha diritto al rilascio
dei certificati verdi nella misura e secondo le modalita' stabilite dalle
direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
Note all'art. 8:
- Il decreto del Ministro
dell'industria del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001
reca:
"Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5,
comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79".
- Per il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 5, comma 1,
cosi' recita:
"1. La gestione economica del mercato elettrico e' affidata ad
un gestore del mercato. Il gestore del mercato e' una societa' per azioni,
costituita dal gestore della rete di trasmissione nazionale entro nove mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso organizza il mercato
stesso secondo criteri di neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di
concorrenza tra produttori, assicurando altresi' la gestione economica di
un'adeguata disponibilita' della riserva di potenza. La disciplina del mercato,
predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria
costituzione, e' approvata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas. Essa, in particolare, prevede, nel rispetto dei predetti criteri, i compiti
del gestore del mercato in ordine al bilanciamento della domanda e dell'offerta
e gli obblighi di produttori e importatori di energia elettrica che non si
avvalgono di quanto disposto dall'art. 6.".
- Per l'art. 11, comma 5, del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note all'art.
2.
Art. 9.
Promozione della ricerca e della diffusione delle
fonti rinnovabili
1. Il Ministero delle attivita' produttive, di concerto
con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il
Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza
unificata, stipula, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un accordo di
programma quinquennale con l'ENEA per l'attuazione di misure a sostegno della
ricerca e della diffusione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza negli usi
finali dell'energia.
2. L'accordo persegue i seguenti obiettivi
generali:
a) l'introduzione nella pubblica amministrazione e nelle imprese,
in particolare di piccola e media dimensione, di componenti, processi e criteri
di gestione che consentano il maggiore utilizzo di fonti rinnovabili e la
riduzione del consumo energetico per unita' di prodotto;
b) la formazione di
tecnici specialisti e la diffusione dell'informazione in merito alle
caratteristiche e alle opportunita' offerte dalle tecnologie;
c) la ricerca
per lo sviluppo e l'industrializzazione di impianti, nel limite massimo
complessivo di 50 MW, per la produzione di energia elettrica dalle fonti
rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ivi inclusi gli impianti
di microgenerazione per applicazioni nel settore agricolo, nelle piccole reti
isolate e nelle aree montane.
3. Le priorita', gli obiettivi specifici, i
piani pluriennali e annuali e le modalita' di gestione dell'accordo sono
definiti dalle parti.
Art. 10.
Obiettivi indicativi
regionali
1. La Conferenza unificata concorre alla definizione degli
obiettivi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1 e ne effettua la ripartizione
tra le regioni tenendo conto delle risorse di fonti energetiche rinnovabili
sfruttabili in ciascun contesto territoriale.
2. La Conferenza unificata puo'
aggiornare la ripartizione di cui al comma 1 in relazione ai progressi delle
conoscenze relative alle risorse di fonti energetiche rinnovabili sfruttabili in
ciascun contesto territoriale e all'evoluzione dello stato dell'arte delle
tecnologie di conversione.
3. Le regioni possono adottare misure per
promuovere l'aumento del consumo di elettricita' da fonti rinnovabili nei
rispettivi territori, aggiuntive rispetto a quelle nazionali.
Art.
11.
Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti
rinnovabili
1. L'elettricita' prodotta da impianti alimentati da fonti
rinnovabili e la produzione imputabile da impianti misti ha diritto al rilascio,
su richiesta del produttore, della "garanzia di origine di elettricita' prodotta
da fonti energetiche rinnovabili", nel seguito denominata "garanzia di
origine".
2. Il Gestore della rete e' il soggetto designato, ai sensi del
presente decreto, al rilascio della garanzia di origine di cui al comma 1,
nonche' dei certificati verdi.
3. La garanzia di origine e' rilasciata
qualora la produzione annua, ovvero la produzione imputabile, sia non inferiore
a 100 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
4. Nel caso di impianti
alimentati da fonti rinnovabili, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e
c), la produzione per la quale spetta il rilascio della garanzia di origine
coincide con quella dichiarata annualmente dal produttore all'ufficio tecnico di
finanza.
5. Nel caso di centrali ibride, la produzione imputabile e'
comunicata annualmente dal produttore, ai fini del rilascio della garanzia di
origine, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' firmata dal
legale rappresentante, ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
6. La garanzia di
origine riporta l'ubicazione dell'impianto, la fonte energetica rinnovabile da
cui e' stata prodotta l'elettricita', la tecnologia utilizzata, la potenza
nominale dell'impianto, la produzione netta di energia elettrica, ovvero, nel
caso di centrali ibride, la produzione imputabile, riferite a ciascun anno
solare. Su richiesta del produttore e qualora ne ricorrano i requisiti, essa
riporta, inoltre, l'indicazione di avvenuto ottenimento dei certificati verdi o
di altro titolo rilasciato nell'ambito delle regole e modalita' di sistemi di
certificazione di energia da fonti rinnovabili nazionali e internazionali,
coerenti con le disposizioni della direttiva 2001/77/CE e riconosciuti dal
Gestore della rete.
7. La garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori
ai quali viene rilasciata esclusivamente affinche' essi possano dimostrare che
l'elettricita' cosi' garantita e' prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai
sensi del presente decreto.
8. Fatte salve le disposizioni della legge 31
dicembre 1996, n. 675, il Gestore della rete istituisce un sistema informatico
ad accesso controllato, anche al fine di consentire la verifica dei dati
contenuti nella garanzia di origine di elettricita' prodotta da fonti
energetiche rinnovabili.
9. L'emissione, da parte del Gestore della rete,
della garanzia di origine, dei certificati verdi o di altro titolo ai sensi del
comma 6, e' subordinata alla verifica della attendibilita' dei dati forniti dal
richiedente e della loro conformita' alle disposizioni del presente decreto e
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive disposizioni
applicative. A tali scopi, il Gestore della rete puo' disporre controlli sugli
impianti in esercizio o in costruzione, anche avvalendosi della collaborazione
di altri organismi.
10. La garanzia di origine di elettricita' prodotta da
fonti energetiche rinnovabili rilasciata in altri Stati membri dell'Unione
europea a seguito del recepimento della direttiva 2001/77/CE, e' riconosciuta
anche in Italia.
11. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono
definite le condizioni e le modalita' di riconoscimento della garanzia di
origine di elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili rilasciata da
Stati esteri con cui esistano accordi internazionali bilaterali in
materia.
12. Nell'espletamento delle funzioni assegnate dal presente articolo
e sempreche' compatibili con il presente decreto, il Gestore della rete
salvaguarda le procedure introdotte con l'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.
13. La garanzia di
origine sostituisce la certificazione di provenienza definita nell'ambito delle
direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79.
Note all'art. 11:
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". Gli
articoli 21, 38, e 47, cosi' recitano:
"Art. 21 (Autenticazione delle
sottoscrizioni). - 1. L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita
con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l'istanza o la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e' presentata a soggetti diversi
da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da
parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio,
cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso,
l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico
ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le
modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio
nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il
timbro dell'ufficio".
"Art. 38 (Modalita' di invio e sottoscrizione delle
istanze). - 1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica
amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere
inviate anche per fax e via telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma
digitale, basata su di un certificato qualificato, rilasciato da un
certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione
di una firma sicura;
b) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identita' elettronica o della carta
nazionale dei servizi.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto
di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le
istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate
per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'art. 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)".
"Art. 47
(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). - 1. L'atto di notorieta'
concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione
resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati,
qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici
servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente
indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio
del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e'
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione
sostitutiva".
- La legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
-
Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e l'art. 11, comma 5, vedi note
all'art. 2.
- Per la direttiva 2001/77/CE, vedi note alle
premesse.
Art. 12.
Razionalizzazione e semplificazione delle procedure
autorizzative(****)
1. Le opere per la realizzazione degli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, nonche' le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilita' ed indifferibili ed
urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno
vigenti per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La
costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento,
rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa
vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province
delegate(*), nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela
dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,
che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico(*). A tal
fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del
diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore
l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione
d’uso del demanio marittimo da parte della competente autorità
marittima(**)
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le
modalita' stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni. In caso di dissenso, purché non sia quello
espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione,
ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla
Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di
Bolzano(**). Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire
ed esercire l'impianto in conformita' al progetto approvato e deve
contenere[, in ogni caso,](***) l'obbligo alla rimessa in pristino dello
stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione
dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l’obbligo alla esecuzione di
misure di reinserimento e recupero ambientale.(**) Il termine massimo per la
conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere
superiore a centottanta giorni.
5. All'installazione degli impianti di fonte
rinnovabile di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b) e c)(*) per i
quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le
procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al
presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina
della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere
individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della
denuncia di inizio attività.(**)
6. L'autorizzazione non puo' essere
subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle
province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone
classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si
dovra' tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore
agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni
agroalimentari locali, alla tutela della biodiversita', cosi' come del
patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n.
57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
articolo 14.
8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza
complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di
impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati
dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31
del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il
loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato
l'elenco delle attivita' ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui
all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.
9.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della
ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al
comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, si approvano
le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee
guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli
impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In
attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di
aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti.
Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il
predetto termine, si applicano le linee guida nazionali(**)
(*) N.d.R.: Comma così modificato dall'art. 2, c. 158 della L.24
Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU
n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(**) N.d.R.: Periodo aggiunto
dall'art. 2, c. 158 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario
n.285.
(***) N.d.R.: Periodo soppresso dall'art. 2, c. 158 della L.24
Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU
n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
(****) N.d.R.: Si riporta di seguito l'art. 2, c. 174 della
L.24 Dicembre 2007, n.
244:
"174. L’autorizzazione di cui al comma 3 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l’esercizio degli
impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove
necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in
relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, è rilasciata a
seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo 12 per il complesso degli impianti."
Note all'art. 12:
- Il decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: "Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca:
"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi".
- La legge 5 marzo 2001, n. 57, reca:
"Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati". Gli articoli 7
e 8 cosi' recitano:
"Art. 7 (Delega per la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura). - 1. Il
Governo e' delegato a emanare, senza che cio' comporti oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nel rispetto della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' decreti
legislativi contenenti norme per l'orientamento e la modernizzazione nei settori
dell'agricoltura, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e della
lavorazione del pescato, anche in funzione della razionalizzazione degli
interventi pubblici.
2. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1,
a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo
avere acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi
alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinche' sia espresso,
entro quaranta giorni, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di
detto parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei
trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o
successivamente ad esso, quest'ultimo e' prorogato di sessanta giorni.
3. I
decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica
agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per:
a) promuovere,
anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo
economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei
sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio,
individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali
ed ittici di qualita' ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della
biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e
forestale;
b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse
marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il
sostegno della multifunzionalita' dell'azienda agricola, di acquacoltura e di
pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e
paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito;
c)
ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto
ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonche' le
infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitivita' delle
imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed
assicurando la qualita' dei prodotti, la tutela dei consumatori e
dell'ambiente;
d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel
rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della
produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualita',
favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni
di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonche' della qualita'
dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare
sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilita' delle
filiere agroalimentari;
e) garantire un costante miglioramento della
qualita', valorizzare le peculiarita' dei prodotti e il rapporto fra prodotti e
territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le
tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare
riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualita';
f) favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in
armonia con le disposizioni comuni-tarie in materia di concorrenza;
g)
assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto
allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura
e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa;
h)
favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la
valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attivita' di
agriturismo e di turismo rurale;
i) favorire lo sviluppo sostenibile del
sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle
Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa".
"Art. 8
(Principi e criteri direttivi). - 1. Nell'attuazione della delega di cui
all'art. 7, il Governo si atterra' ai principi e criteri contenuti nel capo I e
nell'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
modificazioni, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
definizione dei soggetti imprenditori agricoli, della pesca e forestali e
riordino delle qualifiche soggettive;
b) definizione delle attivita' di
coltivazione, di allevamento, di acquacoltura, di silvicoltura e di pesca che
utilizzano, o possono utilizzare, le risorse fondiarie, gli ecosistemi fluviali,
lacustri, salmastri o marini con equiparazione degli imprenditori della
silvicoltura, dell'acquacoltura e della pesca a quelli agricoli;
c)
definizione delle attivita' connesse, ancorche' non svolte nell'azienda, anche
in forma associata o cooperativa, dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli,
agroalimentari ed agroindustriali nonche' alla fornitura di beni e
servizi;
d) previsione del registro delle imprese di cui agli articoli da
2188 a 2202 del codice civile, quale strumento di pubblicita' legale dei
soggetti e delle attivita' di cui alle lettere a), b), c), l), e u), nonche'
degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle societa' semplici
esercenti attivita' agricola iscritti nelle sezioni speciali del registro
medesimo;
e) promozione e mantenimento di strutture produttive efficienti,
favorendo la conservazione dell'unita' aziendale e della destinazione agricola
dei terreni e l'accorpamento dei terreni agricoli, creando le condizioni per
l'ammodernamento strutturale dell'impresa e l'ottimizzazione del suo
dimensionamento, agevolando la ricomposizione fondiaria, attenuando i vincoli
della normativa sulla formazione della proprieta' coltivatrice;
f) promozione
della gestione sostenibile del patrimonio forestale per favorire lo sviluppo di
nuove opportunita' imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o
cooperativa, la certificazione delle attivita' e la difesa dagli incendi
boschivi;
g) promozione, sviluppo e ammodernamento delle filiere
agroalimentari gestite direttamente dai produttori agricoli per la
valorizzazione sul mercato dei loro prodotti;
h) fissazione dei criteri per
il soddisfacimento del principio comunitario previsto dal regolamento (CE) n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al trasferimento di un
adeguato vantaggio economico ai produttori agricoli nella concessione degli
aiuti da parte dell'Unione europea e dello Stato membro;
i) riduzione degli
obblighi e semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi ai rapporti
tra aziende agricole, singole o associate, e pubblica amministrazione;
l)
previsione dell'integrazione delle attivita' agricole con altre extragricole
svolte in seno all'azienda ovvero in luogo diverso dalla stessa, anche in forma
associata o cooperativa, al fine di favorire la pluriattivita' dell'impresa
agricola anche attraverso la previsione di apposite convenzioni con la pubblica
amministrazione;
m) razionalizzazione e revisione della normativa in materia
di ricerca, formazione e divulgazione in agricoltura, acquacoltura e pesca
privilegiando modelli di sviluppo sostenibile e di tutela della biodiversita',
per favorire la diffusione delle innovazioni e il trasferimento dei risultati
della ricerca alle imprese;
n) garanzia della tutela della salute, del
benessere degli animali, del processo di riconversione delle produzioni
agroalimentari verso una crescente ecocompatibilita', regolamentazione e
promozione di sistemi produttivi integrati che garantiscano la tracciabilita'
della materia prima agricola di base, razionalizzazione e rafforzamento del
sistema di controllo dei prodotti agricoli, della pesca e alimentari a tutela
della qualita' dei prodotti con particolare riferimento agli organismi
geneticamente modificati e loro derivati;
o) sviluppo delle potenzialita'
produttive attraverso la valorizzazione delle peculiarita' dei prodotti tipici,
anche con il sostegno dei distretti agroalimentari, dei distretti rurali ed
ittici;
p) promozione dell'etichettatura dei prodotti alimentari destinati
come tali al consumatore, con particolare riferimento a quelli di origine
animale, al fine di garantire la sicurezza e la qualita' e di consentire la
conoscenza della provenienza della materia prima;
q) revisione della legge 16
marzo 1988, n. 88, relativa agli accordi interprofessionali e dell'art. 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, relativo agli organismi
interprofessionali, per assicurare il migliore funzionamento e la trasparenza
del mercato;
r) revisione della legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive
modificazioni, al fine di adeguare le borse merci alle mutate condizioni di
mercato, alle nuove tecnologie informatiche e telematiche, a tutti gli
interventi finanziari previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173,
nonche' per garantire la trasparenza del mercato e la tutela dei
consumatori;
s) revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di
semplificare le procedure e di favorire il rapporto con i consumatori, anche
abolendo l'autorizzazione ivi prevista;
t) definizione di strumenti
finanziari innovativi, di servizi assicurativi e di garanzia al credito al fine
di sostenere la competitivita' e favorire la riduzione di rischi di
mercato;
u) attribuzione di caratteri imprenditoriali a tutte le forme di
concentrazione dell'offerta nel rispetto del controllo democratico da parte dei
soci e nel divieto di abuso di potere nella gestione da parte dei
medesimi;
v) favorire l'internazionalizzazione delle imprese agricole ed
agroalimentari e delle loro strategie commerciali con particolare riferimento
alle produzioni tipiche e di qualita' e biologiche;
z) assicurare, in
coerenza con le politiche generali, un idoneo supporto allo sviluppo
occupazionale nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura e
forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa nonche'
la valorizzazione della qualita' dei prodotti alimentari;
aa) introduzione di
regole per l'apprendistato ed il lavoro atipico e per quello occasionale,
flessibile e stagionale con riferimento ad oggettive e specifiche esigenze nei
settori oggetto della delega di cui all'art. 7 ed emersione dell'economia
irregolare e sommersa;
bb) creare le condizioni atte a favorire
l'insediamento e la permanenza dei giovani nei settori dell'agricoltura, della
pesca, dell'acquacoltura e forestale;
cc) coordinamento dei mezzi finanziari
disponibili per la promozione di agricoltura, acquacoltura, pesca e sviluppo
rurale, nonche' per la promozione dei prodotti italiani di qualita' nel mercato
internazionale;
dd) semplificazione delle norme e delle procedure
dell'attivita' amministrativa in agricoltura;
ee) previsione di apposite
convenzioni con la pubblica amministrazione quale strumento per il perseguimento
delle finalita' di cui al presente articolo e all'art. 7;
ff) definizione di
un nuovo assetto normativo che, nel rispetto delle regole comunitarie e
dell'esigenza di rafforzare la politica della concorrenza, consenta per i
prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica
protetta (IGP) forme di programmazione produttiva in grado di accompagnare
l'evoluzione della domanda ed accrescere la competitivita' di tali
produzioni;
gg) quantificazione degli oneri derivanti da ciascuna azione
avviata in attuazione della delega di cui all'art. 7 ed indicazione della
relativa copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio dello Stato,
evitando che nuovi o maggiori oneri ricadano comunque sui bilanci delle regioni
e degli enti locali.
2. I termini per l'emanazione dei testi unici in materia
di agricoltura e di pesca e acquacoltura di cui all'art. 7 della legge 8 marzo
1999, n. 50, sono prorogati fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. I testi unici di cui al presente comma entrano in
vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale".
- Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
reca: "Orientamento e modernizzazione del settore, a norma dell'art. 7 della
legge 5 marzo 2001, n. 57". L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14 (Contratti di
collaborazione con le pubbliche amministrazioni). - 1. Le pubbliche
amministrazioni possono concludere contratti di collaborazione, anche ai sensi
dell'art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con gli
imprenditori agricoli anche su richiesta delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, per la promozione
delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di
qualita' e delle tradizioni alimentari locali.
2. I contratti di
collaborazione sono destinati ad assicurare il sostegno e lo sviluppo
dell'imprenditoria agricola locale, anche attraverso la valorizzazione delle
peculiarita' dei prodotti tipici, biologici e di qualita', anche tenendo conto
dei distretti agroalimentari, rurali e ittici.
3. Al fine di assicurare
un'adeguata informazione ai consumatori e di consentire la conoscenza della
provenienza della materia prima e della peculiarita' delle produzioni di cui ai
commi 1 e 2, le pubbliche amministrazioni, nel rispetto degli Orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura, possono concludere
contratti di promozione con gli imprenditori agricoli che si impegnino
nell'esercizio dell'attivita' di impresa ad assicurare la tutela delle risorse
naturali, della biodiversita', del patrimonio culturale e del paesaggio agrario
e forestale".
- Per il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note
alle premesse. L'art. 31, commi 1, 2 e 3, cosi' recitano:
"Art. 31
(Determinazione delle attivita' e delle caratteristiche dei rifiuti per
l'ammissione alle procedure semplificate). - 1. Le procedure semplificate devono
comunque garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli
efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita', e,
per i rifiuti agricoli e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono
adottate per ciascun tipo di attivita' le norme, che fissano i tipi e le
quantita' di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attivita' di
smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di
produzione degli stessi e le attivita' di recupero di cui all'allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all'aggiornamento delle predette norme tecniche e
condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
devono garantire che i tipi o le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo per la
salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente. In particolare per
accedere alle procedure semplificate le attivita' di trattamento termico e di
recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti condizioni:
a)
siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno
restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti
dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche
riportate all'art. 6, comma 2, della direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994 si applicano anche agli impianti termici produttivi che utilizzano
per la combustione comunque rifiuti pericolosi;
c) sia garantita la
produzione di una quota minima di trasformazione del potere calorifico dei
rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.".
- Il decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, reca: "Attuazione delle
direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in
materia di qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della
legge 16 aprile 1987, n. 183". (Pubblicato nella Gazzetta Uffficiale 16 giugno
1988, n. 140, supplemento ordinario).
L'art. 2, comma 1, cosi' recita:
"1.
Inquinamento atmosferico: ogni modificazione della normale composizione o stato
fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o piu'
sostanze in quantita' e con caratteristiche tali da alterare le normali
condizioni ambientali e di salubrita' dell'aria; da costituire pericolo ovvero
pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le
attivita' ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente;
alterare le
risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e
privati".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, reca:
"Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco
significative e di attivita' a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 luglio 1989.
L'allegato I cosi' recita:
"Allegato 1
ELENCO DELLE ATTIVITA' AD
INQUINAMENTO ATMOSFERICO POCO SIGNIFICATIVO
1. Pulizia a secco di tessuti e
pellami, escluse pellicce, pulitintolavanderie: per tali impianti la condizione
necessaria per essere inclusi nel presente elenco e' il ciclo chiuso.
2.
Lavorazioni meccaniche in genere con esclusione di attivita' di verniciatura,
trattamento superficiale dei metalli e smerigliature.
3. Rosticceria e
friggitoria.
4. Attivita' estetica, sanitaria e di servizio e cura della
persona.
5. Laboratorio odontotecnici.
6. Laboratorio orafi senza fusione
di metalli.
7. Decorazione di piastrelle ceramiche senza procedimento di
cottura.
8. Officine meccaniche di riparazioni veicoli (carburatoristi,
elettrauto e simili).
9. Le seguenti lavorazioni tessili:
preparazione,
filatura, tessitura trama, catena o maglia di fibre naturali artificiali e
sintetiche con eccezione dell'operazione di testurizzazione delle fibre
sintetiche e del bruciapelo;
nobilitazione di fibre, filati, tessuti di ogni
tipo e natura distinta nelle fasi di purga, lavaggio, candeggio (ad eccezione
dei candeggi effettuati con sostanze in grado di liberare cloro e/o suoi
composti), tintura, finissaggio a condizione che siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte a temperatura
inferiore alla temperatura di ebollizione del bagno medesimo;
b) le
operazioni di bagno acquoso vengano condotte alla temperatura di ebollizione ma
senza utilizzazione di acidi, alcali o altri prodotti organici ed inorganici
volatili;
c) le operazioni in bagno acquoso vengano condotte alla temperatura
di ebollizione in macchinari chiusi;
d) le operazioni di asciugamento o
essiccazione e i trattamenti con vapore espanso o a bassa pressione vengano
condotti a temperatura inferiore a 150° e che nell'ultimo bagno acquoso
applicato alla merce non siano stati utilizzati acidi, alcali o altri prodotti
organici od inorganici volatili.
10. Cucine, ristorazione collettiva e
mense.
11. Panetteria, pasticceria ed affini con non piu' di 300 kg di farina
al giorno.
12. Stabulari acclusi a laboratori di ricerca e di analisi.
13.
Serre.
14. Stirerie.
15. Laboratori fotografici.
16.
Autorimesse.
17. Autolavaggi.
18. Silos per materiali da costruzione ad
esclusione di quelli asserviti agli impianti di produzione industriale.
19.
Officine ed altri laboratori annessi a scuole.
20. Eliografia.
21.
Impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un
consumo di combustibile annuo utilizzato per piu' del 50% in un ciclo
produttivo. La potenza termica di ciascuna unita' deve essere inferiore a 3 Mw
se funzionanti a metano o GPL, e 1 Mw per il gasolio e a 0,3 Mw se funzionanti
ad olio combustibile, con contenuto di zolfo non superiore all'1% in
peso.
22. Stoccaggio e movimentazione di prodotti petrolchimici ed
idrocarburi naturali estratti da giacimento, stoccati e movimentati a ciclo
chiuso o protetti da gas inerte.
23. Sfiati e ricambi d'aria esclusivamente
adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro.
24. Impianti
trattamento acque.
25. Impianti termici connessi alle attivita' di stoccaggio
dei prodotti petroliferi con una potenzialita' termica minore di 5 Mw se
funzionanti a metano o GPL e 2,5 Mw se funzionanti a gasolio, per meno di 2200
ore annue.
26. Gruppi elettrogeni e di cogenerazione con potenza termica
inferiore a 3 Mw se alimentati a metano o GPL e potenza termica inferiore a 1 Mw
se alimentati a benzina o gasolio.
27. Concerie e pelliccerie con impianti
dotati di macchinari a ciclo chiuso.
28. Seconde lavorazioni del vetro ad
esclusione di quelle comportanti operazioni di acidatura e satinatura.
29.
Produzione di vetro con forni elettrici a volta fredda".
Art. 13.
Questioni riguardanti la partecipazione al mercato
elettrico
1. Fermo restando l'obbligo di utilizzazione prioritaria e il
diritto alla precedenza nel dispacciamento, di cui all'articolo 3, comma 3, e
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
l'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e'
immessa nel sistema elettrico con le modalita' indicate ai successivi
commi.
2. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti di
potenza uguale o superiore a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili, ad
eccezione di quella prodotta dagli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili
di cui al primo periodo del comma 3 e di quella ceduta al Gestore della rete
nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate ai sensi dei provvedimenti Cip
12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n. 34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92,
nonche' della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas 28
ottobre 1997, n. 108/1997, limitatamente agli impianti nuovi, potenziati o
rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della medesima deliberazione, essa
viene collocata sul mercato elettrico secondo la relativa disciplina e nel
rispetto delle regole di dispacciamento definite dal Gestore della rete in
attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.
3. Per quanto concerne l'energia elettrica prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, nonche' da
impianti di potenza qualsiasi alimentati dalle fonti rinnovabili eolica, solare,
geotermica, del moto ondoso, maremotrice ed idraulica, limitatamente, per
quest'ultima fonte, agli impianti ad acqua fluente, ad eccezione di quella
ceduta al Gestore della rete nell'ambito delle convenzioni in essere stipulate
ai sensi dei provvedimenti Cip 12 luglio 1989, n. 15/89, 14 novembre 1990, n.
34/90, 29 aprile 1992, n. 6/92, nonche' della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica ed il gas 28 ottobre 1997, n. 108/97, limitatamente agli
impianti nuovi, potenziati o rifatti, come definiti dagli articoli 1 e 4 della
medesima deliberazione, essa e' ritirata, su richiesta del produttore, dal
gestore di rete alla quale l'impianto e' collegato. L'Autorita' per l'energia
elettrica ed il gas determina le modalita' per il ritiro dell'energia elettrica
di cui al presente comma facendo riferimento a condizioni economiche di
mercato.
4. Dopo la scadenza delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3,
l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al comma 2 viene ceduta al
mercato. Dopo la scadenza di tali convenzioni, l'energia elettrica di cui al
comma 3 e' ritirata dal gestore di rete cui l'impianto e' collegato, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
riferimento a condizioni economiche di mercato.
Note all'art.
13:
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'art. 3, comma 3 e
l'art. 11, comma 4, vedi note all'art. 2.
Art. 14.
Questioni
attinenti il collegamento degli impianti alla rete elettrica
1. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas emana specifiche direttive relativamente alle
condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione
di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione
nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di
terzi.
2. Le direttive di cui al comma 1:
a) prevedono la pubblicazione,
da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli
impianti di utenza e di rete per la connessione;
b) fissano le procedure, i
tempi e i criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per
l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione
della soluzione definitiva di connessione;
c) stabiliscono i criteri per la
ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di
rete;
d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la
connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando
altresi' i provvedimenti che il Gestore della rete deve adottare al fine di
definire i requisiti tecnici di detti impianti; per i casi nei quali il
produttore non intenda avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le
iniziative che il gestore di rete deve adottare al fine di ridurre i tempi di
realizzazione;
e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete,
delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle
eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione
di nuovi impianti;
f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra
tutti i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle
infrastrutture di rete. Dette modalita', basate su criteri oggettivi,
trasparenti e non discriminatori tengono conto dei benefici che i produttori
gia' connessi e quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete
traggono dalle connessioni.
f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei
gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di
inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 23 della
direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003,
e dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di
rete con decisioni, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas,
vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l’obbligo di connessione
prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel
caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l’energia prodotta
ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;
f-quinquies)
prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla
lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il
funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli
impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell’energia
elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla
connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi
associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della
rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la
diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della
piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti
nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro
forme consortili.(*)
3. I gestori di rete hanno l'obbligo di fornire al
produttore che richiede il collegamento alla rete di un impianto alimentato da
fonti rinnovabili le soluzioni atte a favorirne l'accesso alla rete, unitamente
alle stime dei costi e della relativa ripartizione, in conformita' alla
disciplina di cui al comma 1.
4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
adotta i provvedimenti eventualmente necessari per garantire che la tariffazione
dei costi di trasmissione e di distribuzione non penalizzi l'elettricita'
prodotta da fonti energetiche rinnovabili, compresa quella prodotta in zone
periferiche, quali le regioni insulari e le regioni a bassa densita' di
popolazione.
(*) N.d.R.: Lettere aggiunte dall'art. 2, c. 165 della L.24 Dicembre
2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300
del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.
Art. 15.
Campagna di informazione e comunicazione a favore
delle fonti rinnovabili e dell'efficienza
negli usi finali
dell'energia.
1. Nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 7 giugno 2000, n. 150, e con le modalita' previste dalla medesima
legge, su proposta del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, e' svolta una campagna di
informazione e comunicazione a sostegno delle fonti rinnovabili e
dell'efficienza negli usi finali dell'energia.
2. La campagna di cui al comma
1 viene svolta almeno per gli anni 2004, 2005 e 2006.
Note all'art.
15:
- La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: "Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche ammmistrazioni". L'art. 11,
cosi' recita:
"Art. 11 (Programmi di comunicazione). - 1. In conformita' a
quanto previsto dal capo I della presente legge e dall'art. 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonche' dalle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri, le
amministrazioni statali elaborano annualmente il programma delle iniziative di
comunicazione che intendono realizzare nell'anno successivo, comprensivo dei
progetti di cui all'art. 13, sulla base delle indicazioni metodologiche del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il programma e' trasmesso entro il mese di novembre di ogni anno allo
stesso Dipartimento. Iniziative di comunicazione non previste dal programma
possono essere promosse e realizzate soltanto per particolari e contingenti
esigenze sopravvenute nel corso dell'anno e sono tempestivamente comunicate al
Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
2. Per l'attuazione dei
programmi di comunicazione il Dipartimento per l'informazione e l'editoria
provvede in particolare a:
a) svolgere funzioni di centro di orientamento e
consulenza per le amministrazioni statali ai fini della messa a punto dei
programmi e delle procedure. Il Dipartimento puo' anche fornire i supporti
organizzativi alle amministrazioni che ne facciano richiesta;
b) sviluppare
adeguate attivita' di conoscenza dei problemi della comunicazione pubblica
presso le amministrazioni;
c) stipulare, con i concessionari di spazi
pubblicitari, accordi quadro nei quali sono definiti i criteri di massima delle
inserzioni radiofoniche, televisive o sulla stampa, nonche' le relative
tariffe".
Art. 16.
Osservatorio nazionale sulle fonti
rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia
1. E' istituito
l'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali
dell'energia. L'Osservatorio, svolge attivita' di monitoraggio e consultazione
sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza negli usi finali dell'energia, allo
scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti e normative
promosse a livello statale e a livello regionale;
b) effettuare il
monitoraggio delle iniziative di sviluppo del settore;
c) valutare gli
effetti delle misure di sostegno, nell'ambito delle politiche e misure nazionali
per la riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni
delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori
del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente
necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa dei progetti
finalizzati alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti
rinnovabili e di centrali ibride;
g) proporre le misure e iniziative
eventualmente necessarie per salvaguardare la produzione di energia elettrica
degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti, degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili non programmabili e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta successivamente alla
scadenza delle convenzioni richiamate all'articolo 13, commi 2 e 3, ovvero a
seguito della cessazione del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio
di cui al comma 1 e' composto da non piu' di venti esperti della materia di
comprovata esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e degli Affari regionali,
sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono nominati i membri
l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
4. Il decreto stabilisce
altresi' le modalita' di partecipazione di altre amministrazioni nonche' le
modalita' con le quali le attivita' di consultazione e monitoraggio sono
coordinate con quelle eseguite da altri organismi di consultazione operanti nel
settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque
anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3.
6. Le
spese per il funzionamento dell'Osservatorio, trovano copertura, nel limite
massimo di 750.000 Euro all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso
di inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia elettrica, secondo
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, fatta salva
la remunerazione del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla
regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri
finanziari di cui al presente comma e' effettuata nell'ambito del decreto di cui
al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo restando quanto previsto al
comma 6, le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti con le strutture
fisiche disponibili.
Art. 17.
Inclusione dei rifiuti tra le fonti
energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti
rinnovabili(*)
[1. Ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 43, com-ma 1, lettera e), della legge 1° marzo 2002, n. 39, e nel
rispetto della gerarchia di trattamento dei rifiuti di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono ammessi a beneficiare del regime
riservato alle fonti energetiche rinnovabili i rifiuti, ivi compresa, anche
tramite il ricorso a misure promozionali, la frazione non biodegradabile ed i
combustibili derivati dai rifiuti, di cui ai decreti previsti dagli articoli 31
e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 92 e alle norme tecniche UNI
9903-1. Pertanto, agli impianti, ivi incluse le centrali ibride, alimentati dai
suddetti rifiuti e combustibili, si applicano le disposizioni del presente
decreto, fatta eccezione, limitatamente alla frazione non biodegradabile, di
quanto previsto all'articolo 11. Sono fatti salvi i diritti acquisiti a seguito
dell'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, e successivi provvedimenti attuativi.]
2. Sono escluse dal
regime riservato alle fonti rinnovabili:
a) le fonti assimilate alle fonti
rinnovabili, di cui all'articolo 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10;
b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo
primario sia la produzione di vettori energetici o di energia;
c) i prodotti
energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed
integrazioni.
[3. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, sentite le competenti Commissioni parlamentari e
d'intesa con la Conferenza unificata, adotta un decreto con il quale sono
individuati gli ulteriori rifiuti e combustibili derivati dai rifiuti ammessi a
beneficiare, anche tramite il ricorso a misure promozionali, del regime
giuridico riservato alle fonti rinnovabili. Il medesimo decreto stabilisce
altresi:
a) i valori di emissione consentiti alle diverse tipologie di
impianto utilizzanti i predetti rifiuti e combustibili derivati dai
rifiuti;
b) le modalita' con le quali viene assicurato il rispetto della
gerarchia comunitaria di trattamento dei rifiuti, di cui al decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, in particolare per i rifiuti a base di biomassa.
4.
Fatto salvo quanto disposto al comma 1, l'ammissione dei rifiuti e dei
combustibili derivati dai rifiuti al regime giuridico riservato alle fonti
rinnovabili e' subordinata all'entrata in vigore del decreto di cui al comma
3.]
(*) Nota: Commi 1, 3 e 4 abrogati dall'art. 1 , c. 1120 della L. n.
296/2006 (Finanziaria 2007)
Note all'art. 17:
- Per la legge 1° marzo 2002, n. 39 e
l'art. 43, comma 1, lettera e), vedi note alle premesse.
- Per il decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedi note alle premesse.
- Per il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse.
- Per la legge 9
gennaio 1991, n. 10, vedi note alle premesse. L'art. 1, comma 3, cosi'
recita:
"3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili
di energia o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse
geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici
ed inorganici o di prodotti vegetali. Sono considerate altresi' fonti di energia
assimilate alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore
recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e
da processi industriali, nonche' le altre forme di energia recuperabile in
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia
conseguibili nella climatizzazione e nell'illuminazione degli edifici con
interventi sull'involucro edilizio e sugli impianti. Per i rifiuti organici ed
inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e
successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475".
Art. 18.
Cumulabilita' di
incentivi
1. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da
fonti rinnovabili e da rifiuti che ottiene i certificati verdi non puo' ottenere
i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo
9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ne' i titoli derivanti
dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. La produzione di energia
elettrica da impianti alimentati da biodiesel che abbia ottenuto l'esenzione
dall'accisa ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, o da
altro provvedimento di analogo contenuto, non puo' ottenere i certificati verdi,
ne' i titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative
dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ovvero
dall'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 16, comma 4, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164.
Note all'art.
18:
- Per il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle
premesse. L'art. 9, comma 1, cosi' recita:
"1. Le imprese distributrici hanno
l'obbligo di connettere alle proprie reti tutti i soggetti che ne facciano
richiesta, senza compromettere la continuita' del servizio e purche' siano
rispettate le regole tecniche nonche' le deliberazioni emanate dall'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas in materia di tariffe, contributi ed oneri. Le
imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ivi comprese, per la quota diversa dai propri soci, le societa'
cooperative di produzione e distribuzione di cui all'art. 4, n. 8, della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla
base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e aventi scadenza il 31
dicembre 2030. Con gli stessi provvedimenti sono individuati i responsabili
della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo delle reti
di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione, che devono
mantenere il segreto sulle informazioni commerciali riservate; le concessioni
prevedono, tra l'altro, misure di incremento dell'efficienza energetica degli
usi finali di energia secondo obiettivi quantitativi determinati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il
Ministro dell'ambiente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto".
- Per il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, vedi
note alle premesse. L'art. 16, comma 4, cosi' recita:
"4. Le imprese di
distribuzione perseguono il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali, definiti in coerenza con gli
impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di valutazione
dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli obiettivi regionali e le
relative modalita' di raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della
remunerazione delle iniziative di cui al comma 4 dell'art. 23, nel cui rispetto
operano le imprese di distribuzione, sono determinati con provvedimenti di
pianificazione energetica regionale, sentiti gli organismi di raccordo
regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e' verificata
annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli
nazionali".
Art. 19.
Disposizioni specifiche per le regioni a
statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalita' del presente
decreto legislativo ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative
norme di attuazione.
Art. 20.
Disposizioni transitorie, finanziarie
e finali
1. Dal 1° gennaio 2004 e fino alla data di entrata a regime del
mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79, al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, com-ma
3, e' riconosciuto il prezzo fissato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas per l'energia elettrica all'ingrosso alle imprese distributrici per la
vendita ai clienti del mercato vincolato. Con proprio decreto, il Ministro delle
attivita' produttive fissa, ai soli fini del presente decreto legislativo, la
data di entrata a regime del mercato elettrico di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
2. In deroga a quanto stabilito
all'articolo 8, comma 7, l'elettricita' prodotta dalle centrali ibride, anche
operanti in co-combustione, che impiegano farine animali oggetto di smaltimento
ai sensi del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni,
nella legge 9 marzo 2001, n. 49, ha diritto, per i soli anni dal 2003 al 2007,
al rilascio dei certificati verdi sul
100% della produzione imputabile.
3.
I soggetti che importano energia elettrica da Stati membri dell'Unione europea,
sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, possono richiedere al Gestore della rete, relativamente alla quota
di elettricita' importata prodotta da fonti rinnovabili, l'esenzione dal
medesimo obbligo. La richiesta e' corredata almeno da copia conforme della
garanzia di origine rilasciata, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva
2001/77/CE, nel Paese ove e' ubicato l'impianto di produzione. In caso di
importazione di elettricita' da Paesi terzi, l'esenzione dal medesimo obbligo,
relativamente alla quota di elettricita' importata prodotta da fonti
rinnovabili, e' subordinata alla stipula di un accordo tra il Ministero delle
attivita' produttive e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e i competenti Ministeri dello Stato estero da cui l'elettricita' viene
importata, che prevede che l'elettricita' importata prodotta da fonti
rinnovabili e' garantita come tale con le medesime modalita' di cui all'articolo
5 della direttiva 2001/77/CE.
4. Ai fini del conseguimento degli obiettivi
nazionali di cui alle relazioni richiamate all'articolo 3, comma 1, i
certificati verdi possono essere rilasciati esclusivamente alla produzione di
elettricita' da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero alle
importazioni di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente provenienti da
Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti
rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa
possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano, sulla base di accordi
stipulati tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e i competenti Ministeri del Paese
estero da cui l'elettricita' da fonti rinnovabili viene importata.
5. Il
periodo di riconoscimento dei certificati verdi e' fissato in otto anni, al
netto dei periodi di fermata degli impianti causati da eventi calamitosi
dichiarati tali dalle autorita' competenti.
[6. Al fine di promuovere in
misura adeguata la produzione di elettricita' da impianti alimentati da biomassa
[e da rifiuti](*), ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il
decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di
cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di
certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto
conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche
essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete
dall'articolo 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei
certificati verdi non puo' essere concessa per la produzione di energia
elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto
capitale.](**)
7. I certificati verdi rilasciati per la produzione di
energia elettrica in un dato anno possono essere usati per ottemperare
all'obbligo, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79, relativo anche ai successivi due anni.
8. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro delle
attivita' produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
9. Fino all'entrata in vigore
delle direttive di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le disposizioni
vigenti.
10. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ovvero minori entrate.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
(*) Nota: Termini soppressi dall'art. 1, c. 1120 della L. n. 296/2006
(Finanziaria 2007)ù
(**) N.d.R.: Comma soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dall'art.
2, c. 154 della L.24 Dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)", pubblicata nella GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario
n.285.
Dato a
Roma, addi' 29 dicembre 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Marzano,
Ministro delle attivita' produttive
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia
e delle finanze
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Urbani, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il
Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 20:
- Per il decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse. L'art. 5, cosi'
recita:
"Art. 5 (Funzioni di gestore del mercato). - 1. La gestione economica
del mercato elettrico e' affidata ad un gestore del mercato. Il gestore del
mercato e' una societa' per azioni, costituita dal gestore della rete di
trasmissione nazionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Esso organizza il mercato stesso secondo criteri di
neutralita', trasparenza, obiettivita', nonche' di concorrenza tra produttori,
assicurando altresi' la gestione economica di un'adeguata disponibilita' della
riserva di potenza. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore del
mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, e' approvata con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Essa, in particolare, prevede, nel
rispetto dei predetti criteri, i compiti del gestore del mercato in ordine al
bilanciamento della domanda e dell'offerta e gli obblighi di produttori e
importatori di energia elettrica che non si avvalgono di quanto disposto
dall'art. 6.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si
applica il dispacciamento passante. Entro il 1° gennaio 2001 l'ordine di entrata
in funzione delle unita' di produzione di energia elettrica nonche' la selezione
degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari offerti e' determinato,
salvo quanto previsto dall'art. 11, secondo il dispacciamento di merito
economico. Dalla data in cui questo viene applicato, il gestore del mercato
assume la gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell'energia elettrica
e di tutti i servizi connessi. [Fino alla medesima data il gestore di cui
all'art. 3 pone a disposizione degli operatori una sede di negoziazione dei
contratti bilaterali. I contratti bilaterali stipulati all'esterno della
predetta sede sono trasmessi al gestore della rete in copia conforme
all'originale].
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della direttiva 96/92/CE, anche per
le controversie in materia di accesso alle reti di interconnessione e di
contratti d'importazione ed esportazione".
- Il decreto-legge 11 gennaio
2001, n. 1, reca:
"Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine
animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare
l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina". - La legge 9 marzo
2001, n. 49, reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
11 gennaio 2001, recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale
specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine
animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle
proteine animali a basso rischio.".
- Per il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79 e l'art. 11, commi 3 e 5, vedi note all'art. 2.
- Per la
direttiva 2001/77/CE vedi note alle premesse. L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5
(Garanzia di origine dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche
rinnovabili). - 1. Entro il 27 ottobre 2003 gli Stati membri fanno si' che
l'origine dell'elettricita' prodotta da fonti energetiche rinnovabili sia
garantita come tale ai sensi della presente direttiva, secondo criteri
oggettivi, trasparenti e non discriminatori stabiliti da ciascuno Stato membro.
Essi prevedono il rilascio su richiesta di garanzie di origine in tal
senso.
2. Gli Stati membri possono designare uno o piu' organi competenti,
indipendenti dalle attivita' di produzione e distribuzione, incaricati di
sovrintendere al rilascio delle garanzie di origine.
3. Le garanzie di
origine:
specificano la fonte energetica da cui e' stata prodotta
l'elettricita', specificano le date e i luoghi di produzione e, nel caso delle
centrali idroelettriche, indicano la capacita';
consentono ai produttori di
elettricita' che utilizzano fonti energetiche rinnovabili di dimostrare che
l'elettricita' da essi venduta e' prodotta da fonti energetiche rinnovabili ai
sensi della presente direttiva.
4. Tali garanzie di origine rilasciate a
norma del paragrafo 2 sono reciprocamente riconosciute dagli Stati membri
esclusivamente come prova degli elementi di cui al paragrafo 3. Un eventuale
mancato riconoscimento della garanzia di origine quale prova in questo senso, in
particolare per ragioni connesse con la prevenzione delle frodi, deve essere
fondato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. In caso di
mancato riconoscimento di una garanzia di origine la Commissione puo' obbligare
la parte che oppone il rifiuto a riconoscere la garanzia di origine, in
particolare riguardo ai criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori sui
quali e' basato il riconoscimento.
5. Gli Stati membri o gli organi
competenti istituiscono meccanismi appropriati per assicurare che la garanzia di
origine sia accurata e affidabile e descrivono sommariamente, nella relazione di
cui all'art. 3, paragrafo 3, le misure adottate per garantire l'affidabilita'
del sistema di garanzia.
6. Previa consultazione degli Stati membri, la
Commissione esamina, nella relazione di cui all'art. 8, la forma e i metodi che
gli Stati membri possono seguire per garantire che l'elettricita' sia prodotta
da fonti energetiche rinnovabili. Se necessario, la Commissione propone al
Parlamento europeo e al Consiglio l'adozione di norme comuni al
riguardo".
Allegato
Tabella A(Articolo
12)(*)
|
Fonte |
Soglie
|
|
1.Eolica |
60 kW
|
|
2.Solare fotovoltaica |
20 kW
|
|
3.Idraulica |
100 kW
|
|
4.Biomasse |
200 kW
|
|
5.Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas |
250
kW |
(*) N.d.R.: Allegato aggiunto dall'art. 2, c. 161 della L.24 Dicembre
2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", pubblicata nella GU n. 300
del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285.