BIOMASSE AGRICOLE: IL
NUOVO CERTIFICATO VERDE
Dopo un tribolato iter
parlamentare lo scorso 28 novembre 2007 sono stati finalmente approvati i
nuovi certificati verdi di tipo «agricolo», previsti nella
conversione in legge con modificazioni del D.L. 159/2007, meglio
conosciuto come «Collegato alla Finanziaria».
Legge 29 novembre 2007, n. 222
Comma 4-bis. Al fine di sviluppare l’offerta di
energia ottenuta da fonti rinnovabili, l’articolo 1, comma 382,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007, ndr), è
sostituito dai seguenti:
382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di
intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10
del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte,
cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li
utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data
successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di
cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la
sola quota di produzione di energia elettrica imputabi
le
alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che
impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica
superiore ad l MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di
certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi
i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma
382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per
assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia
elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base
dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica
non superiore ad l MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in
alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta
del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro
per ogni KWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale
periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità,
alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di
cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la
congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello
sviluppo di tali fonti.
382-quater. A partire dall’anno 2008, i certificati verdi, ai fini
del soddisfacimento della quota dell’obbligo di cui all’articolo 11,
comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del
sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata,
numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle
fonti di cui al comma 382 dell’anno precedente, moltiplicata per il
coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni
tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell’incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al
comma 382, l’elevazione del periodo di riconoscimento dei
certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20,
comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da
intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai
certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti
entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre
2007. Per i medesimi impianti l’accesso agli incentivi di cui ai
commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi
pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in
conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata,
non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine
agricola di cui al comma 382, in data successiva all’autorizzazione,
con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse
e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali
combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e
382-quater, viceversa qualora venisse sostituito con altri
combustibili non di origine agricola tale quota di energia non avrà
diritto all’emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di intesa del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali
gli operatori della fili era di produzione e distribuzione di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la
tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di
accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-quinquies.