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BIOMASSE AGRICOLE: IL NUOVO CERTIFICATO VERDE

Dopo un tribolato iter parlamentare lo scorso 28 novembre 2007 sono stati finalmente approvati i nuovi certificati verdi di tipo «agricolo», previsti nella conversione in legge con modificazioni del D.L. 159/2007, meglio conosciuto come «Collegato alla Finanziaria».

Legge 29 novembre 2007, n. 222

 

Comma 4-bis. Al fine di sviluppare l’offerta di energia ottenuta da fonti rinnovabili, l’articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007, ndr), è sostituito dai seguenti:

382. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall’impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, è incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica superiore ad l MW (megawatt), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi i più favorevoli diritti acquisiti ai sensi del successivo comma 382-quinquies. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all’obbligo della quota minima di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’immissione dell’energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica non superiore ad l MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa omnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni KWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l’energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa omnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

382-quater. A partire dall’anno 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota dell’obbligo di cui all’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari ad 1 Mwh, e vengono emessi dal GSE (Gestore del sistema elettrico) per ciascun impianto a produzione incentivata, numero pari al prodotto della produzione di energia elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell’anno precedente, moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente può essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell’incentivazione dello sviluppo delle suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382, l’elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi eventualmente acquisita ai sensi dell’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è da intendersi aggiuntiva al prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all’articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29 aprile 2006 fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti l’accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o conto interessi con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40% del costo dell’investimento.

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine agricola di cui al comma 382, in data successiva all’autorizzazione, con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e 382-quater, viceversa qualora venisse sostituito con altri combustibili non di origine agricola tale quota di energia non avrà diritto all’emissione di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di intesa del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della fili era di produzione e distribuzione di biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, al fine di accedere agli incentivi di cui commi da 382 a 382-quinquies.