LEGGE 24 Dicembre 2007, n. 244
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008).
(GU n. 300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n.285)
omissis
Articolo 2
omissis
143. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in
esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di
nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata
con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154.
Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di
produzione di energia elettrica imputabile alle fonti
energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano
anche altre fonti energetiche non rinnovabili.
Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
144.
La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e
di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è
incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un
periodo di quindici anni, tenuto conto
dell' articolo 1, comma 382, della
legge
27 dicembre 2006, n. 296.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'
obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema
elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
| |
Fonte |
Coefficiente |
| 1 |
Eolica per impianti di taglia
superiore a 200 kW |
1,00 |
| 1-bis |
Eolica Offshore |
1,10 |
| 2 |
Solare ** |
** |
| 3 |
Geotermica |
0,90 |
| 4 |
Moto ondoso e mareomotrice |
1,80 |
| 5 |
Idraulica |
1,00 |
| 6 |
Rifiuti biodegradabili,
biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo |
1,10 |
| 7 |
Biomasse e biogas prodotti da
attività agricola, allevamento e forestale da filiera
corta * |
* |
| 7-bis |
Biomasse e biogas di cui al
punto 7, alimentanti inpianti di cogenerazione ad alto
rendimento, con riutilizzo dell' energia termica in
ambito agricolo * |
* |
| 8 |
Gas di discarica e gas
residuati dai processi di depurazione e biogas diversi
da quelli del punto precedente |
0,80 |
| * è fatto salvo quanto disposto a
legislazione vigente in materia di produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e
biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'
ambito di intese di filiera o di contratti quadro ai
sensi degli articoli 9 e 10 del
decreto legislativo
n. 102 del 2005 oppure di filiere
corte. |
| ** Per gli impianti da fonte solare si
applicano i provvedimenti attuativi dell' articolo 7 del
decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387. |
Tabella
2 (articolo 2, comma 144)
145. La
produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati
dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e
di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa
nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati
verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una
tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda
della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella
3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto
disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole,
da allevamento e forestali ottenute nell1'ambito di intese di
filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.
Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata,
con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste
dall'articolo 13 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere
variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini
dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche
rinnovabili.
| |
Fonte |
Entità della tariffa
(EuroCent/kWh) |
| 1 |
Eolica per impianti di taglia
inferiore a 200 kW |
30 |
| 2 |
Solare ** |
** |
| 3 |
Geotermica |
20 |
| 4 |
Moto ondoso e mareomotrice |
34 |
| 5 |
Idraulica |
22 |
| 6 |
Rifiuti biodegradabili,
biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo |
22 |
| 7 |
Biomasse e biogas prodotti da
attività agricola, allevamento e forestale da filiera
corta * |
* |
| 8 |
Gas di discarica e gas
residuati dai processi di depurazione e biogas diversi
da quelli del punto precedente |
18 |
| * è fatto salvo quanto disposto a
legislazione vigente in materia di produzione di energia
elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e
biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento o
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'
ambito di intese di filiera o di contratti quadro ai
sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo
n.
102 del 2005 oppure di filiere corte. |
| ** Per gli impianti da fonte solare si
applicano i provvedimenti attuativi dell' articolo 7 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387. |
Tabella 3
(articolo 2, comma 145)
146.
All'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387,
le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla
fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo
2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75
punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa
quota per gli anni successivi al 2012».
147.
A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del
soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo Il,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei
servizi elettrici (OSE) per ciascun impianto a produzione
incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto
della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili
moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della
fonte, di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge, fermo
restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di
biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'
ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere
corte.
148.
A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi
dell'articolo Il, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al
MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di
riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro
per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione
dell'energia elettrica definito dall' Autorità per l'energia
elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa
Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008.
Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella
2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere
aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione
ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti
energetiche rinnovabili.
149.
A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell' obiettivo
minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di
energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi
aggiornamenti derivanti dalla normativa dell' Unione europea, il
OSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in
scadenza nell' anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per
assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di
cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79,
a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati
verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato
elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni
anno.
150.
Con decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell' ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono stabilite le diretti ve
per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con
tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono
adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, inoltre:
a) sono stabilite le modalità per assicurare la
transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai
meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per
l'estensione dello - scambio sul posto a tutti gli impianti
alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua
non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina
elettrica;
b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle
biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta,
parte II, sezione 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a
scopi alimentari, industriali ed energetici;
c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori
della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono
tenuti a garantire la provenienza, la tracci abilità e la
rintracci abilità della fili era, anche ai fini
dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle
tabelle 2 e 3;
d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle
more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli
aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8,
del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
151.
TI prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di
cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si
applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati
in esercizio dopo il 1° aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.
152.
La produzione di energia elettrica da impianti
alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data
successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli
incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i
medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di
natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto
energia, in conto capitale o in conto interessi con
capitalizzazione anticipata.
153.
L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:
a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al
comma 145;
b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione
delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei
certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel
gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'
energia elettrica.
154.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono abrogati:
a) il comma 6 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387;
b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'
articolo 1 della
legge
27 dicembre 2006, n. 296.
155.
Allo scopo di assicurare il funzionamento
unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti
diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai
certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi
certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati
verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono
utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
unitamente ai certificati di cui al comma 144.
156.
Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da
quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti
certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta
di energia elettrica.
157.
Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo
14 del
decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20,
resta fermo in otto anni.
158.
All'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale
delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province
delegate»;
b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio
storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;
c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal
Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo
economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e
previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della
competente autorità marittima»;
d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il
seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso
da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico,
la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato
dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle
Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni
caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della
dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per
gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure
di reinserimento e recupero ambientale»;
f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma
2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» ;
g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di
generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella
A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica
fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio
attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, possono essere individuate maggiori
soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di
installazione per i quali si procede con la medesima disciplina
della denuncia di inizio attività»;
h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee
guida.
In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si
applicano le linee guida nazionali.».
159.
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la
dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione
dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei
lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività
previste dal terzo periodo del comma l dell'articolo 15 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dal l'
articolo l, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
160.
Quando la domanda di autorizzazione unica per le
opere di cui all'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
e successive modificazioni, sia presentata da una
amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25
dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
161.
Al
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387 è
allegata la seguente tabella:
| |
Fonte |
Soglie |
| 1 |
Eolica |
60 kW |
| 2 |
Solare |
20 kW |
| 3 |
Idraulica |
100 kW |
| 4 |
Biomasse |
200 kW |
| 5 |
Gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas |
250 kW |
Tabella A
162.
Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è
istituito, a decorrere dall' anno 2008, nello stato di
previsione del Ministero dell' economia e delle finanze, il
Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una
dotazione di 1 milione di euro.
Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative
sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici
per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo
all'avvio di una campagna per la progressiva e totale
sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso
consumo, per l'avvio di misure atte ai miglioramento dell'
efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli
utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione
stand-by quando non sono utilizzati.
A decorrere dal 10 gennaio 2010 è vietata la commercializzazione
di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche
inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici
appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati.
Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a cui si devono
informare le campagne informative di cui al presente comma.
163.
A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono vietate in tutto il
territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la
vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione,
la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un
dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla
rete elettrica.
164.
li gestore di rete connette senza indugio e
prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia
elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel
rispetto delle direttive impartite dall' Autorità per l'energia
elettrica e il gas. 165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti
lettere:
«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a
carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure
sostitutive in caso di inerzia;
f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23
della direttiva 2003/54/ CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24,
lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di
risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori
di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla
rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel
caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere
l'energia prodotta ma possano esssere adottati interventi di
adeguamento congrui;
f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adegua
mento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte
le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della
rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli
impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete
dell'energia elettrica prodotta;
f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano
ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi
associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore
della rete;
f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per
favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della
generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante
impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore
dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane le loro
forme consortili» .
166.
Il Ministro dello sviluppo economico è
autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di
indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della
rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la
connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata
con impianti alimentati da fonti rinnovabili.
167.
II Ministro dello sviluppo economico, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della
quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con
fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25
per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei
successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.
168.
Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o
programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e
dell' efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di
tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le
iniziative di propria competenza per concorrere al
raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma
167.
169.
Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello
sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate,
gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i
risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al
Parlamento.
170.
Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni
relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di
provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento
dell' obietti vo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo
invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di
ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del
richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità
di cui all' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
171.
Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei
comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di
incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi
territori.
172.
Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico
o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo
sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di
impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e
l' efficienza energetica, con particolare attenzione alle
piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle
risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo
2007-2013.
173.
Nell'ambito delle disponibilità di cui
all'articolo 12 del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007,
e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo
decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili
sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia
dell'impianto, di cui all' articolo 2, comma l, lettera b3), del
medesimo decreto.
174.
L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i
cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai
sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in
relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto,
è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi
del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli
impianti.
omissis
fonte: Gazzetta Ufficiale