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L'Imprenditore Agricolo è un soggetto economico, definito
dal Codice Civile, che trova la prima propria definizione della figura
dell'imprenditore: "E’ imprenditore chi esercita
professionalmente un'attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o di servizi (art. 2082 c.c.)"
Il nostro impianto normativo identifica sostanzialmente 3 figure
professionali rilevanti che operano in agricoltura:
La nozione di IMPRENDITORE AGRICOLO (IA) è definita
dall'art. 2135 del C.C., come modificato dal
D.Lgs. 228/01:
"2135. E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di
animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase
necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che
utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci,
salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività,
esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente
dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali,
nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda
normalmente impiegate nell'attività' agricola esercitata, ivi comprese
le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" La figura dell'IMPRENDITORE
AGRICOLO PROFESSIONALE è normata
dall'art.1 del D.Lgs. 99/94:
"Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore
agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e
competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento CE n.
1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività
agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in
qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio
tempo di lavoro complessivo o che ricavi dalle attività medesime almeno
il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro"
Il COLTIVATORE DIRETTO è definito all'art. 2083 del C.C.:
"2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i
coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e
coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"
Il Coltivatore Diretto, quindi, soddisfa le esigenze di lavoro della
propria azienda prevalentemente con il lavoro proprio e della propria
famiglia. Le norme vigenti stabiliscono una soglia minima di un terzo
della forza lavoro necessaria per la normale conduzione dell'azienda (L.
203/82, 590/65, 454/61).
In Regione Piemonte l'accertamento delle qualifiche professionali in
agricoltura viene effettuato sulla base della
D.G.R. 107 – 1659 del 28 novembre 2005, che riporta, fra l'altro
il seguente schema:

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