BIOGAS: UNA NUOVA OPPORTUNITA' PER LE AZIENDE AGRICOLE
L'approvazione da parte del Parlamento della
Legge 22/11/2007 n. 222, che ha portato la tariffa di cessione
dell'energia elettrica da fonti agricole a 0,30 €/kWh, la
remuneratività di questa fonte di energia è divenuta interessante
per le aziende agricole.
Il 17 Ottobre 2008 è stato emanato il
Decreto Attuativo della
Finanziaria 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto
con il Ministero dell'Ambiente. Tale Decreto concedeva a titolo di
acconto una tariffa omnicomprensiva pari a 0,22 €/kWh.

Il 23 Luglio 2009 è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale la Legge 99/2009 che,
all'art. 42, fissa in 0,28 €/kWh la tariffa unica
omnicomprensiva per l'energia elettrica da biogas.
La Regione Piemonte è intervenuta con la
Deliberazione della Giunta Regionale 5 maggio 2008, n.
22-8733 ponendo delle forti limitazioni sulla finanziabilità in
conto capitale degli impianti a biomasse e biogas. Tale delibera è
stata successivamente modificata il 5 Maggio 2009 con la D.G.R. n.
63-10873 del 23/02/09.
Con DGR n. 30 – 12221 del 28.09.2009 la Regione
Piemonte ha approvato la
Relazione
Programmatica sull'Energia, che contiene alcune importanti e
forti limitazioni allo sviluppo della produzione di energia da
biogas in Piemonte, recependo gli indirizzi della DGR 22/2008 anche
per l'autorizzazione di nuovi impianti. La relazione ha, al momento,
esclusivamente valore di indirizzo e non è cogente, come confermato
dalla Circolare 5/RIC
pubblicata sul BUR n. 13 del 1/4/2010.
La Provincia di Torino ha recentemente pubblicato
delle Linee
guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione
delle fonti rinnovabili.
Gli Impianti
La potenza dell'impianto da realizzare in azienda
va accuratam
ente scelta in base alla disponibilità di biomasse
(reflui zootecnici, insilati, granella, sottoprodotti ecc) e di
terreni per lo smaltimento, anche alla luce delle limitazioni poste
dalla Direttiva Nitrati.
Si ritiene che la potenza minima remunerativa sia
di circa 50 kWe, mentre il massimo di potenza normalmente
consigliabile è di 1 MWe.
Diverse sono le aziende che oggi sono in grado di
offrire impianti di digestione anaerobica di buona qualità. Occorre
valutare attentamente la rispondenza dell'impianto alle proprie
esigenze.
Fiscalità degli impianti
La produzione di energia elettrica e termica da
biogas è considerata attività agricola connessa ai sensi della
Legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006), che, all'art. 1 comma
423, recita: ”La produzione e la cessione di energia
elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e
fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono
attività connesse ai sensi dell’art. 2135 , 3° comma C.c., e si
considerano produttive di reddito agrario”. Il testo del comma
423 è stato così modificato dall'art. 2quater della L. 81/2006.
La
Circolare 32E del 6 Luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate ha
stabilito i criteri per valutare la connessione dell'attività di
produzione energetica a quella agricola.
I nostri servizi

STA Engineering ha acquisito una significativa
esperienza nella autorizzazione e progettazione di impianti a
biogas. Siamo in grado di offrire alle aziende i seguenti servizi:
-
valutazione preliminare dei costi e ricavi
dell'impianto
-
Studio di Fattibilità
-
progettazione e richiesta autorizzazione
edilizia
-
autorizzazione ambientale unica (D.Lgs.
387/2003)
-
Richiesta Certificato Verde (IAFR)
-
Pratica UTIF
-
Richieste di allacciamento ENEL
Per la fornitura dell'impianto il cliente si
dovrà rivolgere ad aziende specializzate di proprio gradimento, che
provvederanno a fornire le specifiche tecniche necessarie per l'esecuzione dei lavori.
Documenti
Normativa