DIGESTATO: FERTILIZZANTE, SOTTOPRODOTTO, RIFIUTO?
La normativa nazionale è piuttosto chiara
nell'affermare che la gran parte dei materiali utilizzati negli
impianti a biogas (colture energetiche, scarti agricoli, reflui ecc)
non sono rifiuti.
La normativa (art. 183 del
D.Lgs.
152/2006 come modificato dal
D.Lgs. 4/2008) prevede che un materiale possa essere
classificato nel seguente modo:
-
a) rifiuto: qualsiasi
sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate
nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui
il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di
disfarsi;
-
(....)
-
p) sottoprodotto: sono
sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore
non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e
condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente
destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo,
sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga
direttamente nel corso del processo di produzion
e
o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3)
soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei
a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad
impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi
da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad
essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a
trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per
soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di
cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase
della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;
-
q) materia prima
secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche
stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;
L'art. 185 dello stesso D.Lgs. 152 esclude, poi,
dalla definizione di rifiuto i seguenti materiali:
1. Non rientrano nel campo di
applicazione della parte quarta del presente decreto:
-
a) le emissioni costituite
da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
-
b) in quanto regolati da
altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e
sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo
stato liquido; 2) i rifiuti radioattivi; 3) i materiali
esplosivi in disuso; 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse
minerali o dallo sfruttamento delle cave; 5) le carogne ed i
seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze
naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
-
c) i materiali vegetali, le
terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai
limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività
di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.
2. Possono essere
sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p),
comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti
da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in
impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o
biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma
di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti
agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di
conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi
solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle
strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14
agosto 1991, n. 281.».
Per quanto riguarda il digestato in uscita dagli
impianti la classificazione è meno chiara. Le opzioni aperte sono:
- rifiuto (lettera a dell'art. 183)
- refluo zootecnico (rifiuto sottratto alla disciplina sui
rifiuti ex art. 185 del D.Lgs. 152/2006
- sottoprodotto (lettera p)
La maggior parte degli esperti (vedasi Bonazzi, CRPA) tendono ad
escludere la classificazione del digestato come rifiuto laddove i
materiali in ingresso non siano rifiuti, pur lamentando una scarsa
chiarezza della norma. Gli argomenti sostenuti da Bonazzi ed altri sono:
- L'art. 185 del 152 esclude tutti i materiali di cui parliamo
dall'accezione di rifiuto
- Gli orientamenti comunitari (COM(2007)
59) forniscono uno schema interpretativo piuttosto chiaro
che porterebbe alla classificazione del digestato come
sottoprodotto.
Secondo altri Autori il digestato è un fertilizzante organico (art.
74 del D.Lgs. 152/2006) e come tale deve essere, ai sensi
dell'art. 182 comma 1 lett. B dello stesso D.Lgs. 152/2006,
sottratto alla disciplina sui rifiuti.
Alla luce di tali argomenti la Regione Emilia Romagna ha
recentemente interpretato la materia in modo chiaro ed esaustivo,
affermando che il digestato è quasi sempre un semplice fertilizzante da utilizzare agronomicamente senza particolari
adempimenti nel rispetto del bilancio dell'azoto.
Al contrario, la Regione Piemonte, con la D.G.R. 23 febbraio
2009 n. 64−10874 ha solamente assimilato a refluo zootecnico il
digestato proveniente da materiali in ingresso costituiti da reflui
zootecnici
almeno per il 50% in peso, non fornendo alcuna interpretazione per le
altre tipologie di digestato. La posizione ufficiosa della Regione è
quella di considerare rifiuto il digestato non assimilabile a refluo
zootecnico.
In mancanza di
assimilazione a refluo zootecnico, un approccio giuridicamente
rigoroso alla luce della legislazione comunitaria e delle posizioni
espresse dalla Corte di Giustizia Europea dovrebbe rimettere
la decisione all’Autorità competente che deve valutare di caso in
caso la rispondenza del materiale ai requisiti normativi.
La necessità di una
valutazione di caso in caso è stata confermata in una risposta della
Commissione ad una interrogazione di un Parlamentare Europeo che
richiedeva quale fosse la discriminante per la classificazione del
digestato in rifiuto o sottoprodotto. La risposta
a tale interrogazione scritta di Robert Sturdy (PPE-DE) alla
Commissione è stata chiara: ”- in order to decide whether a
substance or material resulting from an incineration or digestion
process should be classified as a waste, a product, or a by-product,
Member States must take case by case decisions on individual
issues such as the ones raised by the Honourable Member. In
their assessment, Member States shall apply the relevant
jurisprudence of the European Court of Justice. In the context of
end-of-waste (classification of waste which has undergone a recovery
operation as a product), Member States shall rely in particular on
the decision in the case of Mayer Parry (C-444/00). As regards
the classification of waste as by-products, Member States shall use
the Court’s jurisprudence as set out in the Commission’s
Interpretative Communication on waste and by-products COM(2007) 59”.
Come noto la fonte del
diritto ambientale ed in particolare della normativa sui rifiuti è
comunitaria ed il diritto comunitario prevale in ogni caso sulla
legislazione nazionale e, a maggior ragione, su atti regolamentari
delle Regioni o su documenti di minor forza giuridica.
In questo contesto è ovvio che interpretazioni così difformi da
parte delle Regioni rispetto ad uno stesso impianto normativo
comunitario e nazionale suscitano interrogativi e perplessità.
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