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DIGESTATO: FERTILIZZANTE, SOTTOPRODOTTO, RIFIUTO?

La normativa nazionale è piuttosto chiara nell'affermare che la gran parte dei materiali utilizzati negli impianti a biogas (colture energetiche, scarti agricoli, reflui ecc) non sono rifiuti.

La normativa (art. 183 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008) prevede che un materiale possa essere classificato nel seguente modo:

  • a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

  • (....)

  • p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

  • q) materia prima secondaria: sostanza o materia avente le caratteristiche stabilite ai sensi dell'articolo 181-bis;

L'art. 185 dello stesso D.Lgs. 152 esclude, poi, dalla definizione di rifiuto i seguenti materiali:

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

  • a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;

  • b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria: 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido; 2) i rifiuti radioattivi; 3) i materiali esplosivi in disuso; 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave; 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;

  • c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui.

2. Possono essere sottoprodotti, nel rispetto delle condizioni della lettera p), comma 1 dell'articolo 183: materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole utilizzati nelle attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore, o biogas, materiali litoidi o terre da coltivazione, anche sotto forma di fanghi, provenienti dalla pulizia o dal lavaggio di prodotti agricoli e riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi, eccedenze derivanti dalle preparazioni di cibi solidi, cotti o crudi, destinate, con specifici accordi, alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281.».

Per quanto riguarda il digestato in uscita dagli impianti la classificazione è meno chiara. Le opzioni aperte sono:

  • rifiuto (lettera a dell'art. 183)
  • refluo zootecnico (rifiuto sottratto alla disciplina sui rifiuti ex art. 185 del D.Lgs. 152/2006
  • sottoprodotto (lettera p)

La maggior parte degli esperti (vedasi Bonazzi, CRPA) tendono ad escludere la classificazione del digestato come rifiuto laddove i materiali in ingresso non siano rifiuti, pur lamentando una scarsa chiarezza della norma. Gli argomenti sostenuti da Bonazzi ed altri sono:

  • L'art. 185 del 152 esclude tutti i materiali di cui parliamo dall'accezione di rifiuto
  • Gli orientamenti comunitari (COM(2007) 59) forniscono uno schema interpretativo piuttosto chiaro che porterebbe alla classificazione del digestato come sottoprodotto.

Secondo altri Autori il digestato è un fertilizzante organico (art. 74 del D.Lgs. 152/2006) e come tale deve essere, ai sensi dell'art. 182 comma 1 lett. B dello stesso D.Lgs. 152/2006, sottratto alla disciplina sui rifiuti.

Alla luce di tali argomenti la Regione Emilia Romagna ha recentemente interpretato la materia in modo chiaro ed esaustivo, affermando che il digestato è quasi sempre un semplice fertilizzante  da utilizzare agronomicamente senza particolari adempimenti nel rispetto del bilancio dell'azoto.

Al contrario, la Regione Piemonte, con la D.G.R. 23 febbraio 2009 n. 64−10874 ha solamente assimilato a refluo zootecnico il digestato proveniente da materiali in ingresso costituiti da reflui zootecnici almeno per il 50% in peso, non fornendo alcuna interpretazione per le altre tipologie di digestato. La posizione ufficiosa della Regione è quella di considerare rifiuto il digestato non assimilabile a refluo zootecnico.

In mancanza di assimilazione a refluo zootecnico, un approccio giuridicamente rigoroso alla luce della legislazione comunitaria e delle posizioni espresse dalla Corte di Giustizia Europea dovrebbe rimettere la decisione all’Autorità competente che deve valutare di caso in caso la rispondenza del materiale ai requisiti normativi.

La necessità di una valutazione di caso in caso è stata confermata in una risposta della Commissione ad una interrogazione di un Parlamentare Europeo che richiedeva quale fosse la discriminante per la classificazione del digestato in rifiuto o sottoprodotto. La risposta a tale interrogazione scritta di Robert Sturdy (PPE-DE) alla Commissione è stata chiara: ”- in order to decide whether a substance or material resulting from an incineration or digestion process should be classified as a waste, a product, or a by-product, Member States must take case by case decisions on individual issues such as the ones raised by the Honourable Member. In their assessment, Member States shall apply the relevant jurisprudence of the European Court of Justice. In the context of end-of-waste (classification of waste which has undergone a recovery operation as a product), Member States shall rely in particular on the decision in the case of Mayer Parry (C-444/00). As regards the classification of waste as by-products, Member States shall use the Court’s jurisprudence as set out in the Commission’s Interpretative Communication on waste and by-products COM(2007) 59”.

Come noto la fonte del diritto ambientale ed in particolare della normativa sui rifiuti è comunitaria ed il diritto comunitario prevale in ogni caso sulla legislazione nazionale e, a maggior ragione, su atti regolamentari delle Regioni o su documenti di minor forza giuridica.

In questo contesto è ovvio che interpretazioni così difformi da parte delle Regioni rispetto ad uno stesso impianto normativo comunitario e nazionale suscitano interrogativi e perplessità.

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