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VULNERABILITA' DA
FITOFARMACI |
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Il Piemonte, prima regione in Italia, ha approvato la "Prima individuazione
delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari", con Deliberazione del
Consiglio Regionale 17 giugno 2003,
n. 287-20269 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 31 luglio 2003.
Tale provvedimento, attuativo dell'art. 20 del
d.lgs. 152/99,
ha lo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti ambientali
dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.
La D.C.R. recepisce, fra l'altro, la Dir.
91/414/CEE e il D.Lgs. 17 marzo 1995, n.
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La DGR del 2003 è articolata in tre parti:

Tavole di designazione: Cuneo,
Carmagnolese,
VC-AL,
Alto Torinese e Vercelli
La DGR demandava al Ministero della Saluta l'emanazione di provvedimenti
attuativi dei vincoli proposti per alcuni principi attivi (Alaclor,
Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Exazinone, Metolaclor, Molinate,
Oxadiazon, Propanil, Quinclorac, Simazina, Terbumeton, Terbutilazina)Il
Ministero, con D.M. 9 marzo 2007 ha recepito e
dato attuazione ad alcune restrizione, ma solo per bentazone,
cinosulfuron, dimetenamide, molinate e quinclorac, ritenendo che per gli
altri principi attivi fossero necessarie ulteriori indagini.

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LIMITAZIONI ALL'USO DI ALCUNI PRINCIPI ATTIVI |
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TERBUTILAZINA
Fogli di Mappa piemontesi su
cui sono attivi i vincoli per la terbutilazina.
A partire dal 1° gennaio 2008 non è più consentito
utilizzare erbicidi contenenti la sola terbutilazina. I vecchi
formulati a base di tale sostanza, infatti, potevano essere venduti
e impiegati al massimo entro il 31 dicembre 2007. Con la nuova
campagna agraria sono in commercio e vanno impiegati esclusivamente
formulati che contengono la terbutilazina in miscela con altre
sostanze attive diserbanti. Sulle etichette di tali prodotti sono
riportate le seguenti limitazioni all’impiego della terbutilazina: “Rispettare
una fascia di sicurezza non trattata, distante almeno cinque metri
dai corpi idrici superficiali. Nelle aree definite
vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo
152/2006,
impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi
localizzati sulla fila di semina”. Dunque, negli appezzamenti
adiacenti i corpi idrici superficiali deve essere lasciata una
fascia di rispetto non trattata pari a cinque metri. Per il momento
si rimane in attesa di indicazioni più precise rispetto a cosa si
intenda per “corpi idrici superficiali”, soprattutto se si tratti
dei soli corpi idrici naturali o anche di quelli artificiali. Nelle
aree vulnerabili da fitofarmaci i prodotti contenenti terbutilazina
potranno essere impiegati ad anni alterni e con distribuzione
localizzata sulla fila. La Regione Piemonte ha definito tali aree
nel 2003 con deliberazione del consiglio regionale del 17 giugno,
numero 287-20269, pubblicata
come supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale numero 31,
in attuazione del decreto legislativo 152/99, attualmente sostituito
dal decreto legislativo 152/2006.
In sintesi, ad oggi, gli obblighi degli agricoltori sono:
| OVUNQUE |
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| ZONE VULNERABILI DA
TERBUTILAZINA |
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