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VULNERABILITA' DA FITOFARMACI
Il Piemonte, prima regione in Italia, ha approvato la "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari", con Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 31 luglio 2003.

Tale provvedimento, attuativo dell'art. 20 del d.lgs. 152/99, ha lo scopo di proteggere le risorse idriche e altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari.

La D.C.R. recepisce, fra l'altro, la Dir. 91/414/CEE e il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194

La DGR del 2003 è articolata in tre parti:

Tavole di designazione: Cuneo, Carmagnolese, VC-AL, Alto Torinese e Vercelli

La DGR demandava al Ministero della Saluta l'emanazione di provvedimenti attuativi dei vincoli proposti per alcuni principi attivi (Alaclor, Bentazone, Cinosulfuron, Dimetenamide, Exazinone, Metolaclor, Molinate, Oxadiazon, Propanil, Quinclorac, Simazina, Terbumeton, Terbutilazina)

Il Ministero, con D.M. 9 marzo 2007 ha recepito e dato attuazione ad alcune restrizione, ma solo per bentazone, cinosulfuron, dimetenamide, molinate e quinclorac, ritenendo che per gli altri principi attivi fossero necessarie ulteriori indagini.

 

LIMITAZIONI ALL'USO DI ALCUNI PRINCIPI ATTIVI

 

TERBUTILAZINA

Fogli di Mappa piemontesi su cui sono attivi i vincoli per la terbutilazina.

A partire dal 1° gennaio 2008 non è più consentito utilizzare erbicidi contenenti la sola terbutilazina. I vecchi formulati a base di tale sostanza, infatti, potevano essere venduti e impiegati al massimo entro il 31 dicembre 2007. Con la nuova campagna agraria sono in commercio e vanno impiegati esclusivamente formulati che contengono la terbutilazina in miscela con altre sostanze attive diserbanti. Sulle etichette di tali prodotti sono riportate le seguenti limitazioni all’impiego della terbutilazina: “Rispettare una fascia di sicurezza non trattata, distante almeno cinque metri dai corpi idrici superficiali. Nelle aree definite vulnerabili, ai sensi del decreto legislativo 152/2006, impiegare ad anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina”. Dunque, negli appezzamenti adiacenti i corpi idrici superficiali deve essere lasciata una fascia di rispetto non trattata pari a cinque metri. Per il momento si rimane in attesa di indicazioni più precise rispetto a cosa si intenda per “corpi idrici superficiali”, soprattutto se si tratti dei soli corpi idrici naturali o anche di quelli artificiali. Nelle aree vulnerabili da fitofarmaci i prodotti contenenti terbutilazina potranno essere impiegati ad anni alterni e con distribuzione localizzata sulla fila. La Regione Piemonte ha definito tali aree nel 2003 con deliberazione del consiglio regionale del 17 giugno, numero 287-20269, pubblicata come supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale numero 31, in attuazione del decreto legislativo 152/99, attualmente sostituito dal decreto legislativo 152/2006.

In sintesi, ad oggi, gli obblighi degli agricoltori sono:

 
OVUNQUE
  • Non utilizzare il prodotto puro

  • Rispettare una fascia di sicurezza di 5 m dai corsi d'acqua

ZONE VULNERABILI DA TERBUTILAZINA
  • Usare il prodotto ad anni alterni sullo stesso appezzamento                         (risultante da quaderno di campagna)

  • Utilizzare esclusivamente sulla fila (circa 50% della dose standard)