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ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE


 

Seduta del 15 aprile 1996 deliberazione n.12/96

 

OGGETTO: CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI NEL BACINO DEL FIUME PO.

 

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che, con propria deliberazione n. 1 del 6/05/1992, ha approvato lo Schema Previsionale e Programmatico di cui all'art. 2-bis della legge 4 agosto 1989, n° 283;

CONSIDERATO:

- che lo Schema approvato evidenziava i seguenti elementi riferibili alla situazione degli allevamenti nel bacino del Po:

· il patrimonio zootecnico che si desume dai dati ISTAT del 1992 è costituito da 4,9 milioni di capi suini, 3,6 milioni di capi bovini ed a 43,1 milioni di capi avicoli, pari ad oltre la metà del patrimonio zootecnico nazionale;

· la distribuzione di tale patrimonio assume un peso rilevante nelle regioni Lombardia (circa 1,9 milioni di capi bovini, 2,9 milioni di capi suini e 22 milioni di avicoli), Emilia Romagna (0,8 milioni di capi bovini, 1,5 milioni di suini e 5,5 milioni di avicoli), e Piemonte (0,9 milioni di bovini, oltre 700.000 suini e quasi 13 milioni di avicoli);

· gli allevamenti sono concentrati principalmente:

· nell'alta pianura piemontese fra il Po ed il Tanaro, all'altezza di Cuneo;

· in estesi settori della pianura lombarda ad est di Milano ed in particolare nella pianura bresciana e mantovana;

· nella fascia emiliana con asse intorno alla via Emilia e che si allarga progressivamente fino alla media montagna nelle valli dell'Enza, del Crostolo e del Secchia.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- il censimento dell'agricoltura del 1991 evidenzia come, rispetto al censimento del 1982, il carico zootecnico sia mutato in modo significativo negli ultimi anni e precisamente:

· in Lombardia si assiste all'aumento del numero dei capi suini allevati, passati da 2,7 (dati ISTAT 82) a 2,9 milioni di capi e alla sostanziale stabilità del numero dei bovini;

· in Piemonte si sono registrati un incremento più contenuto del patrimonio suinicolo, passato da 687.000 capi nel 1981 a 750.000 circa nel '91 ed un calo del numero dei bovini, passati da 1,2 milioni a poco meno di 1 milione;

· in Emilia-Romagna i due comparti hanno subito una forte contrazione su scala regionale, rispettivamente del 18% per i bovini e del 17% per i suini.

PRESO ATTO CHE:

- le variazioni del carico zootecnico e soprattutto di quello dovuto agli allevamenti di suini, nelle diverse aree del bacino del Po, venivano ricondotte dallo Schema Previsionale e Programmatico alle diverse politiche ambientali adottate per il riequilibrio del rapporto allevamenti/territorio, nonché alla applicazione di vincoli ambientali più o meno incisivi da parte delle diverse regioni padane;

- lo Schema Previsionale e Programmatico citato definiva il quadro delle possibili azioni volte ad operare una sostanziale ristrutturazione del comparto produttivo agricolo e zootecnico, articolandolo nei tre diversi livelli seguenti:

· interventi di tipo normativo volti ad introdurre limitazioni o vincoli sia all'uso ed al consumo di risorse sia all'esercizio di attività che interferissero in modo sensibile con l'ambiente in cui esse vengono esercitate;

· azioni volte ad introdurre modificazioni all'interno dei cicli produttivi e delle tecniche colturali tali da determinare una riduzione del carico inquinante generato dal comparto ed a loro volta articolate in due filoni di attività:

a) incentivi indiretti sotto forma di servizi rivolti alle imprese,

b) incentivi diretti alle imprese finalizzati alla realizzazione e alla ristrutturazione delle proprie strutture produttive e all'introduzione di tecnologie innovative;

· interventi a valle dei sistemi produttivi, con l'intento di annullare o contrastare gli effetti negativi prodotti dagli stessi mediante la realizzazione di infrastrutture e soluzioni impiantistiche di tipo centralizzato finalizzate alla depurazione.

- in base alle attuali conoscenze dei fattori che provocano l'eutrofizzazione del Mare Adriatico, l'inquinamento generato da fonti diffuse modifica la qualità delle acque superficiali del fiume Po nelle sezioni medio terminali, cioè nelle aree a maggiore concentrazione agricola e zootecnica;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle acque sotterranee, in numerosi casi, come dimostrano i controlli effettuati sui pozzi in esercizio, le cause dell'inquinamento sono riconducibili alle attuali pratiche di concimazione ed allo spandimento non controllato o abusivo di reflui delle attività produttive e zootecniche, e che la situazione è, in alcune aree, particolarmente grave, e tale da rendere necessarie deroghe ai valori di accettabilità stabiliti dal D.P.R. 236/88, per le acque potabili;

- l'applicazione della normativa nazionale in materia di allevamenti zootecnici contenuta nella legge 10 maggio 1976, n° 319, e nel D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915, non è univoca né uniforme nell'ambito del bacino padano, e che differenti vincoli di natura ambientale comportano, fra l'altro, squilibri di mercato tra le diverse aree del bacino del Po;

PRESO ATTO CHE:

- i livelli attualmente definiti di carico zootecnico massimo ammissibile sono differenti nelle regioni padane Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte;

RITENUTO:

- che le differenze riscontrate non siano sempre giustificate da specifiche caratteristiche delle aree delle regioni interessate e che l'adozione di criteri e norme uniformi per l'intero bacino sia coerente anche con la Direttiva del Consiglio della CEE del 12 dicembre 1991 n° 676, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva Nitrati);

RITENUTO NECESSARIO:

- coordinare e rendere coerenti, nell'intero bacino, i criteri e i metodi di intervento per il comparto zootecnico in funzione di una comune strategia di contenimento dell'inquinamento generato dal comparto medesimo;

 

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- in data 1/7/93 questo Comitato Istituzionale ha deliberato di:

· costituire una commissione tecnico-operativa per il contenimento dell'inquinamento prodotto dagli allevamenti zootecnici con il compito di esaminare le tematiche più rilevanti nel bacino del Po connesse con l'inquinamento di origine zootecnica e, tra l'altro, determinare:

a) criteri e norme per la realizzazione e il dimensionamento degli stoccaggi temporanei delle deiezioni animali;

b) criteri uniformi nell'intero bacino di applicazione delle normative nazionali in materia di smaltimento e riutilizzo delle deiezioni animali;

c) norme per lo spandimento sul terreno e per l'utilizzo agronomico delle deiezioni animali, con particolare riguardo alla definizione dei valori dei carichi ammissibili e dei carichi spandibili di azoto e fosforo sui terreni, dei periodi di ammissibilità o di divieto di spandimento;

d) criteri e norme per la realizzazione e il dimensionamento degli stoccaggi temporanei delle deiezioni animali;

e) criteri e norme per la redazione di piani di concimazione, con particolare riguardo alla definizione delle categorie obbligate alla predisposizione dei piani medesimi;

f) metodi e forme di finanziamento degli interventi in materia di contenimento dell'inquinamento diffuso di origine zootecnica;

- il Segretario Generale, delegato a definire la composizione della commissione tecnico-operativa ed a nominarne i componenti, con atto n. 1 del 4/1/94 (allegato a), vi ha provveduto chiamandovi a far parte i rappresentanti delle regioni interessate all'uopo designati, alcuni rappresentanti del comitato tecnico dell'autorità e della segreteria tecnico-operativa;.

- lo stesso Segretario Generale doveva presentare a questo Comitato Istituzionale le risultanze della commissione di cui sopra e le proposte di direttive e norme da adottare per il contenimento dell'inquinamento prodotto da allevamenti zootecnici nel bacino del Po entro 12 mesi dalla deliberazione del 1/7/93 e quindi entro il 1/7/94;

PRESO ATTO CHE:

- tale commissione, dopo un opportuno periodo di lavoro, nel corso di 12 riunioni, ha predisposto una proposta di direttiva corredandola di una nota esplicativa e di un documento sui metodi, i criteri e gli interventi ammissibili al finanziamento per il settore zootecnico, come indicato dal punto f) della richiamata deliberazione n. 16 di C.I. del 1/7/93, entrambi approvati all'unanimità dei componenti;

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- la commissione ed il comitato tecnico, che ha espresso al riguardo parere favorevole, sono concordi nel ritenere che l'attuazione della direttiva e dei programmi di intervento previsti nell'ambito della stessa non possa prescindere da finanziamenti specifici nel settore attraverso gli strumenti di spesa riferibili all'Autorità di Bacino, e che è perciò necessario prevedere per il futuro una adeguata disponibilità finanziaria contestualmente alla approvazione della direttiva;

- l'orientamento emerso e nella seduta del comitato tecnico del 7/6/94 è quello di investire per il settore parte dei fondi ottenuti dalle economie sulla L. 283/89 con gli strumenti del piano triennale per l'ambiente;

- la stessa attuazione della direttiva, prevista in un quinquennio, può costituire valido motivo per la futura richiesta di rifinanziamento della legge 283/89, al fine di permettere nel medio periodo la realizzazione dei necessari investimenti di carattere strutturale per il settore;

CONSIDERATO INFINE CHE:

- contestualmente alla approvazione della direttiva, avvenuta nella seduta del Comitato Istituzionale del 10/5/95 con deliberazione N. 18/95, nella stessa data ne veniva sospesa l’efficacia quanto alla decorrenza dei termini per la assenza del rappresentante della regione Lombardia e richiedendosi, in una materia così delicata, il pieno consenso di tutti i membri del Comitato Istituzionale.

- successivamente la stessa regione Lombardia richiedeva, a seguito del secondo rinnovo della giunta dalla data di approvazione tecnica della direttiva, il riesame di alcuni punti della stessa, ed in particolare la riformulazione del punto relativo al carico massimo nelle aree vulnerabili a motivo della specificità di certe pratiche colturali in alcune aree della stessa Regione;

- a seguito di tale riesame, la direttiva è stata integrata con le osservazioni emerse durante la riunione di Milano del 19/3/96 con i rappresentanti della amministrazioni in Comitato tecnico;

VISTO:

- il parere favorevole espresso dal Comitato tecnico nella seduta del 20/3/96 in ordine alle proposte indicate e le opportune integrazioni emerse nella stessa sede;

AI SENSI:

- del decreto in data 23 marzo 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri - "ai sensi e per gli effetti dell'art.31 della legge 18 maggio 1989, n.183, e ai fini della elaborazione e della adozione degli schemi previsionali e programmatici ivi previsti" - ha approvato l'atto di indirizzo e di coordinamento, disponendo, tra l'altro, al punto 5.2, quanto segue "in conformità con i principi sopra esposti, si indicano i seguenti indirizzi generali comunque necessari per la definizione degli interventi e delle relative modalità di concezione:

a) per interventi devono intendersi tanto la realizzazione di opere quanto azioni finalizzate al ripristino o al mantenimento di condizioni di equilibrio naturale e di legittimo e razionale uso delle risorse, quali l'apposizione di vincoli, l'applicazione di incentivi e disincentivi, l'attivazione di particolari modalità di gestione, nonché azioni di prevenzione e controllo, ecc..";

l'art.17 del decreto - legge 8 aprile 1993, n.101, che sostituendo la lettera g) dell’art. 12, comma 4 ed aggiungendo il comma 6 bis all’art. 17 della legge 18 maggio 1989, n.183, attribuisce al Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino di rilievo nazionale ulteriori e più penetranti poteri;

 

DELIBERA

1 Di approvare per un triennio la direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato dagli allevamenti zootecnici riportata nell'allegato B e costituente parte integrante della presente deliberazione.

2 Di approvare il documento relativo ai finanziamenti nel settore zootecnico predisposto dalla apposita commissione in riferimento ai compiti di cui al punto F) della delibera n. 16/1993 e riportato nell'allegato C pure costituente parte integrante della presente deliberazione.

3 Di invitare le amministrazioni interessate a provvedere all'adeguamento dei propri strumenti normativi ed alla esecuzione degli interventi di cui all'art. 9 dell'allegato B relativo agli "adempimenti delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento".

4 Di invitare le stesse Amministrazioni a provvedere alla erogazione di opportuni contributi nel settore per l'adeguamento delle strutture aziendali agli standard della direttiva, utilizzando i mezzi economici ottenuti dalle economie sui fondi già erogati sulla L. 283/89 attraverso gli strumenti del piano triennale per l'ambiente.

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE

(Prof. Roberto Passino) (Ing. Paolo Baratta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direttiva per il contenimento dell'inquinamento provocato

dagli allevamenti zootecnici

Allegato alla deliberazione n. 12/96

 

 

art. 1

Finalità

Le finalità della presente direttiva della Autorità di bacino del Po vengono individuate ai sensi della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 16 del 1/7/93 nel seguente modo:

1. la prevenzione dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee causato dagli effluenti degli allevamenti zootecnici;

2. il raggiungimento, nell'ambito del bacino padano, di una maggiore uniformità nella applicazione delle normative comunitarie e nazionali con il concorso delle Regioni interessate e nell'ambito delle loro specifiche competenze;

3. la attivazione di programmi comuni di intervento nel settore attraverso il coordinamento degli strumenti regionali e di bacino (L. 283/89).

 

art. 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva - senza che questo implichi necessariamente che le normative regionali adottino le stesse definizioni, a condizione che in ogni caso siano precisate le equivalenze - vengono definiti:

- effluenti provenienti dagli allevamenti zootecnici: le deiezioni del bestiame od una miscela di deiezioni e di lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato.

Gli effluenti vengono a loro volta così distinti in base alle loro caratteristiche ai fini della presente direttiva:

a) liquami: materiale non palabile derivato dalla miscela di feci, urine, residui alimentari, perdite di abbeverata e acque di lavaggio provenienti da allevamenti privi di lettiera. Sono assimilate al liquame le frazioni ispessite non palabili provenienti dal trattamento fisico e\o meccanico dei liquami;

b) letami: materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e materiale vegetale proveniente da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili provenienti dal trattamento fisico e/o meccanico dei liquami;

c) percolati e acque di lavaggio: sono rappresentati dal percolato della lettiera, dei silo di foraggio e degli accumuli del letame, dalle frazioni liquide ottenute dal trattamento degli effluenti zootecnici e dalle acque di lavaggio delle strutture e della attrezzature zootecniche. Ove non diversamente specificato gli effluenti sopra descritti vengono assimilati ai fini della presente direttiva ai liquami di cui al punto a);

d) fanghi di depurazione degli allevamenti zootecnici: i residui derivati dai processi di depurazione degli allevamenti zootecnici. Fatto salvo quanto disposto dal Decreto Legislativo 27/1/92 N. 99, i fanghi di depurazione degli allevamenti zootecnici vengono assimilati ai fini della presente norma ai liquami di cui al punto a) se non palabili, ai letami di cui al punto b) se palabili;

- per piano di concimazione si intende quel documento tecnico che, in funzione della tipologia dell'allevamento, dei trattamenti effettuati agli effluenti zootecnici, delle caratteristiche dei terreni investiti, delle colture che si intendono praticare e delle produzioni previste, determina quantità, tempi e modalità di distribuzione delle sostanze fertilizzanti, azotate o fosfatiche, naturali e di sintesi, distribuite ai fini agricoli.

- per aree interessate da attività agricola si intende qualsiasi superficie coltivata per scopo commerciale o per l'alimentazione umana o animale.

 

art. 3

Carichi ammissibili.

Il carico massimo di effluenti zootecnici, così come definiti all'articolo 2, applicabile alle aree adibite ad uso agricolo in termini di azoto totale per ettaro e per anno é di 340 Kg. Per le aree vulnerabili di cui al punto 1 del successivo articolo 9, individuate ai sensi della Direttiva 91/676 CEE i limiti massimi di azoto per ettaro e per anno sono fissati in 170 Kg, elevabili a 210 Kg nei primi 4 anni di applicazione delle rispettive norme regionali di recepimento della presente direttiva.

Tali valori devono essere intesi come valori medi aziendali e al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione in campo. Per le colture poliennali tali limiti possono essere ripartiti sull'intero ciclo colturale.

Qualora sussistano particolari esigenze colturali, e nel caso di doppia coltura ad elevato assorbimento di azoto, i suddetti limiti per le aree vulnerabili potranno essere superati, fatto salvo il limite massimo di 340 kg, purché sia dimostrata, attraverso un piano di utilizzazione agronomica, la corretta utilizzazione dei reflui zootecnici. Il piano di utilizzazione agronomica deve adottare misure idonee ad evitare rischi di inquinamento delle acque.

Restano comunque fermi eventuali limiti maggiormente restrittivi o divieti fissati dalla normativa vigente in materia di tutela delle acque, del suolo e dell'ambiente.

 

art. 4

Divieti temporali di spandimento dei liquami.

Divieto assoluto nel periodo 15/12 - 28/2, fatta salva la possibilità della autorità competente di modificare di volta in volta i suddetti termini in relazione alle effettive condizioni meteorologiche anche per zone limitate.

 

art. 5

Divieti di spandimento dei liquami zootecnici determinati da particolari condizioni del terreno.

E' fatto divieto di spandere i liquami zootecnici:

- su terreni con pendenza maggiore del 15% privi di sistemazioni idraulico-agraria, salvo deroghe dell'autorità competente accompagnate da prescrizioni specifiche volte ad evitare il ruscellamento;

- sui terreni gelati o innevati;

- su terreni saturi o con ristagni di acqua ;

- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti in misura maggiormente restrittiva, sui terreni situati a distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua, misurati a partire dalle sponde o dal piede degli argini;

- nei terreni in dissesto;

- nelle superfici non interessate dalla attività agricola.

 

art. 6

Divieti determinati da aspetti territoriali e/o paesistici:

Fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria, è fatto divieto di spandere i liquami zootecnici:

- nelle aree boschive (escluse le colture legnose a rapido accrescimento);

- nei terreni di golena aperta;

- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;

- nelle aree carsiche;

- sulle coste dei laghi e del mare.

 

art. 7

Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori di stoccaggio dei liquami.

L'opera di stoccaggio deve essere realizzata con tutti gli accorgimenti necessari per assicurare la sua durata nel tempo.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale, tali comunque da assicurare una adeguata impermeabilizzazione. Il fondo del contenitore dovrà trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero sotterraneo assicurando un opportuno franco di salvaguardia adeguato alle condizioni dei luoghi.

Nel caso di contenitori realizzati in materiale artificiale la impermeabilizzazione deve essere assicurata dalla natura dei materiali, dalle caratteristiche costruttive.

Nel caso di contenitori in terra (lagoni) lo strato impermeabile del fondo e delle pareti dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm a compattazione avvenuta, e caratteristiche tali da impedire la percolazione per almeno 10 anni.

Qualora il terreno su cui è costruito il contenitore in terra (lagone) abbia un coefficiente di permeabilità

K > 1*10 -4 cm/s

il fondo e le pareti del contenitore dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un opportuno strato di argilla di riporto. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un opportuno fosso di guardia perimetrale.

Il sistema di stoccaggio deve essere realizzato in più comparti o unità al fine di permettere un periodo minimo di maturazione dei liquami prima della loro distribuzione in campo.

Il volume massimo dei singoli contenitori di nuova costruzione non può essere superiore a 5.000 m3. Per i nuovi insediamenti lo stoccaggio dei liquami zootecnici non può essere realizzato sotto grigliato.

Lo stoccaggio dei liquami e delle acque di lavaggio destinati all'utilizzazione agronomica deve essere effettuato in contenitori la cui capacità, rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento, non può essere inferiore a:

120 giorni per gli allevamenti bovini da latte

180 giorni per tutti gli altri allevamenti

E' data facoltà alle singole Regioni di stabilire capacità di stoccaggio ridotte per gli allevamenti di piccole dimensioni, purché comunque non inferiori a 90 giorni.

Le Regioni determinano le distanze minime dei suddetti contenitori dagli edifici di civile abitazione e dai centri abitati.

Le Regioni determinano inoltre i trattamenti specifici per la corretta gestione dei liquami e per evitare la emissione di odori molesti.

Il volume minimo complessivo dei contenitori aperti calcolato sulla base della potenzialità massima dell'allevamento dovrà essere aumentato del 10% nel caso di contenitori a pareti verticali e del 15% nel caso di contenitori a pareti oblique per tenere conto del volume di acque meteoriche affluite e per ottenere un sufficiente franco di sicurezza.

 

art. 8

Norme relative al letame.

Fatte salve le prescrizioni ed i vincoli previsti dalla normativa specifica in materia ambientale, urbanistica e sanitaria, è fatto divieto di utilizzare il letame:

- nelle superfici non interessate dalla attività agricola; è ammesso l'impiego nelle attività di carattere vivaistico;

- nelle aree boschive (escluse le colture legnose a rapido accrescimento);

- nelle aree di cava ove non ripristinate all'uso agricolo;

- ove non diversamente specificato da altre norme o regolamenti giustificati da particolari condizioni locali, su terreni situati a distanza inferiore a 5 metri dai corsi d'acqua;

- sulle coste dei laghi e del mare.

Lo stoccaggio e la maturazione dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata e munita di idoneo cordolo o cunetta di sgrondo sui lati per il contenimento dei liquidi e provvista di idoneo pozzettone o contenitore per lo stoccaggio dei reflui di percolazione.

La platea di stoccaggio del letame deve essere dimensionata per consentire un periodo di maturazione di almeno 90 giorni allo stesso prima dell'impiego in campo. Analogamente, i pozzetti di contenimento del percolato dei letamai devono essere opportunamente dimensionati per consentire lo stoccaggio dei liquidi per almeno 90 giorni.

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolati nel reticolo scolante ed essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 metri. Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

 

art. 9

Adempimenti delle Regioni e della Provincia autonoma di Trento.

 

Ai sensi della presente direttiva le Regioni padane e la Provincia autonoma di Trento sono tenute ad adottare, qualora non già assunti, i seguenti provvedimenti:

1. individuare, nelle more del recepimento della direttiva 676/91 CEE, le aree vulnerabili comprese entro il bacino padano secondo i criteri indicati nella direttiva stessa;

2. emanare, se assente, una disciplina specifica relativa allo spandimento degli effluenti zootecnici individuando criteri, metodi e standard per la applicazione della presente direttiva sul territorio di loro competenza;

3. promuovere il controllo sulle aziende;

4. promuovere le necessarie azioni di assistenza tecnica alle aziende agricole per ottenere una riduzione dell'impatto delle attività zootecniche sulla qualità delle acque;

5. individuare le aree in cui il carico zootecnico supera le capacità massime di utilizzo dei reflui indicato dalla presente direttiva ed attuare programmi di azione e di intervento specifici per l'abbassamento del carico, eventualmente finanziabili nell'ambito delle attività di bacino.

Il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva nel bacino padano deve essere perseguito dalle Amministrazioni regionali e dalla Provincia Autonoma di Trento attraverso il rispetto dei seguenti tempi:

- adeguamento della normativa regionale alle prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 8 entro un anno;

- adeguamento dei contenitori di stoccaggio alle norme previste dagli articoli 7 e 8 entro 3 anni;

- la attuazione dei programmi di cui al comma precedente entro 5 anni.

 

art. 10

Norme di salvaguardia

Sino alla designazione delle aree vulnerabili ai sensi della Direttiva 676/91 CEE da parte delle competenti Amministrazioni, nei Comuni in deroga per le caratteristiche delle acque destinate al consumo umano per il parametro nitrati e di cui al D.P.R. 236/88, i carichi massimi di effluenti zootecnici applicabili al terreno agricolo di cui all'art. 3 sono fissati in 170 Kg/ha di N totale per anno. Gli enti competenti sono tenuti ad adeguare le autorizzazioni in essere.